Page 122 - Quaderno 2017-4
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A tale fine, sembra opportuno ribadire quanto evidenziato in premessa in ordine al
fatto che il codice antimafia costituisce normativa sopravvenuta rispetto al disposto
dell’art. 38 del vecchio codice dei contratti e, pertanto, occorre dare prevalenza alle
disposizioni del citato art. 67, commi 3 e 6. Tale soluzione interpretativa comporta,
quindi, che il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs.
163/2006, in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera, non più sulla base
della mera pendenza del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, ma
sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via
provvisoria l’operatività del divieto de quo durante il procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione.
Inoltre, sulla questione si è espressa anche l’ANAC, stabilendo che ai sensi del
combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del vecchio codice dei contratti con
l’art. 67 del codice antimafia, non è consentito procedere al rilascio dell’attestato di
qualificazione solo in presenza di un provvedimento del giudice che disponga in maniera
espressa l’operatività del divieto in parola. Questo dubbio è invece assente nel nuovo
articolo 80 comma 2 del d.lgs. 50/2016, poiché come già detto, esso opera un rinvio
all’art. 67 del codice antimafia e quindi non richiede alcuna interpretazione di
coordinamento.
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