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di applicazione della misura, personale o patrimoniale, formulata da uno dei soggetti
legittimati ossia il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della repubblica, il
Direttore della direzione investigativa antimafia o il Questore. In particolare l’annotazione
della richiesta di applicazione della misura di prevenzione avviene nel registro di cui all’art.
34 della Legge n. 55/1990, oggi sostituito dall’art. 81 del Codice antimafia.
Occorre sottolineare al riguardo che mentre ai sensi del citato art. 38, comma 1, lett. b)
del vecchio codice dei contratti, costituisce causa ostativa alla stipula del contratto d’appalto la
mera pendenza del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, l’art. 67 del
codice antimafia prevede invece, ai commi 3 e 6, che sia il giudice a poter disporre in via
provvisoria l’operatività dei divieti di stipula dei contratti e di rilascio dell’attestazione SOA
durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.
Tale ultima disposizione non attribuisce, dunque, come invece l’art. 38, comma 1,
lett. b), del d.lgs. 163/2006 effetto interdittivo automatico alla mera pendenza dei
procedimenti in questione. In particolare, il comma 3 dell’art. 67, stabilisce che “nel corso
del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare
gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere
l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento
revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione”. Il comma 6 della stessa disposizione stabilisce inoltre
che “salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a
provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e
le iscrizioni indicate nel comma 1, non possono essere rilasciate o consentite, e la
conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2, non può essere consentita a
favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che
sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre,
ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal
fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non
provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la
pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione”. Anche in questo caso
occorre, dunque, procedere al coordinamento delle norme sopra indicate.
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