Page 125 - Quaderno 2017-4
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Nei casi più gravi il Prefetto stesso può procedere alla temporanea e straordinaria
gestione dell’impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione dell’opera.

      Anche l’istituto del subappalto ha sempre costituito un ambito delicato in materia di
appalti pubblici, sfruttato dalla criminalità organizzata per occultarsi dietro imprese fittizie
ed accaparrarsi comunque le risorse pubbliche destinate alla realizzazione di un’opera. Nel
corso degli anni, man mano che i punti deboli del subappalto venivano compresi e
rafforzati, la criminalità mafiosa ha utilizzato tecniche sempre più raffinate e difficili da
comprendere per occultare la propria presenza, come il subappalto a cascata, la fornitura
con posa in opera, il nolo a freddo e a caldo, il cottimo etc. Proprio per questo motivo il
legislatore ha dovuto imporre numerose restrizioni all’istituto ed ha imposto tutta una
serie di limiti da rispettare. Il recente codice dei contratti del 2016, nella prima bozza non
prevedeva limiti quantitativi alle prestazioni subappaltabili, mentre all’approvazione del
testo finale si è deciso di introdurre un tetto massimo del trenta per cento all’importo del
contratto, segnale questo, che ancora oggi il rischio di veder aggirato lo spirito della
norma, è avvertito come attuale.

      Infine, nell’ultima parte di questa trattazione si è voluto sottolineare l’importanza
delle misure di prevenzione patrimoniali, anch’esse confluite nel codice antimafia, a
dimostrazione dello stretto legame esistente fra la documentazione antimafia e le misure
di prevenzione in generale, ossia l’intento dello Stato di combattere con mezzi più incisivi
ed efficaci, la criminalità mafiosa. Dopo l’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa e dell’Onorevole Pio La Torre, lo Stato decise finalmente di reagire comprendendo
che non bastava arrestare gli autori dei reati associativi, dato che essi potevano essere
facilmente rimpiazzati da nuovi membri, ma bisognava colpire la mafia nel portafoglio,
sottraendole quindi quei patrimoni che era stata in grado di accumulare con l’esercizio di
attività illecite. In questo modo si è andato ad agire proprio sul movente che da sempre
porta alla formazione di sodalizi criminali, ossia l’accumulazione di ricchezze. La legge
Rognoni-La Torre pertanto, ha introdotto non solo il reato di associazione di tipo
mafioso ex art. 416 bis del codice penale, ma anche il sequestro anticipato dei beni e
l’eventuale confisca quando il soggetto interessato non riesce a dimostrare la provenienza
lecita del bene. Ovviamente, da un strumento così efficace e pericoloso per i sodalizi
criminali, deriva la necessità di uno sforzo sempre maggiore delle forze di polizia e della
magistratura nell’individuazione dei patrimoni da sottoporre a sequestro.

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