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Alcuni autori hanno anche osservato che la connessione temporale rappresenta
“l’ultimo baluardo”, per salvaguardare il legame tra la confisca del bene e la pericolosità
sociale del proposto e quindi la sua natura di misura di prevenzione, venuta meno la
quale, essa si trasformerebbe in una sanzione di dubbia validità ed efficacia pratica, per il
restringimento dei suoi effetti che conseguirebbe all’applicazione dei principi generali del
diritto penale, tra cui il divieto di retroattività, presunzione di innocenza, di
colpevolezza. La richiesta di una connessione temporale avvicinerebbe la nostra confisca a
quella “senza condanna” del diritto comunitario, fondata sulla “doppia prova”, della
sproporzione e della provenienza illecita dei beni (decisione quadro GAI 212/2005).
Di diverso avviso è altra parte della dottrina e della giurisprudenza, formatosi sulle
orme di quella penale sulla confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/9287, secondo cui la confisca
di prevenzione non presuppone una correlazione temporale, con l’effetto di poter
sequestrare anche beni acquistati in epoca antecedente alle prime manifestazioni di
pericolosità del soggetto88.
Questa soluzione si basa sull’interpretazione letterale delle norme sul sequestro e la
confisca (art. 20 e 24 d.lgs. 159/11), che non richiedono la prova di un nesso temporale
tra la commissione dei reati e l’acquisto dei beni, ma solo della pericolosità sociale del
proposto, ancorché non attuale e dalla sproporzione del valore del patrimonio, oltre
all’assenza di giustificazioni in ordine alla sua provenienza legittima.
La rilevanza della correlazione temporale contraddice inoltre, a livello sistematico, il
superamento del dato temporale dell’attualità della pericolosità sociale, con il
riconoscimento dell’applicazione disgiuntiva delle misure patrimoniali incentrata sulla
pericolosità di per sé del bene (art. 18 d.lgs. 159/11). Ciò si giustifica anche in base allo
scopo della norma di costituire un efficace deterrente contro l’illecita arricchimento della
criminalità organizzata, consentendo anche la “confisca allargata” dell’intero patrimonio;
funzione che sarebbe invece contraddetta se si limitasse l’oggetto del sequestro inserendo
un requisito di ordine temporale89. Questa soluzione avrebbe infine, anche il vantaggio di
superare il problema della datazione della pericolosità sociale, soprattutto in quella
qualificata, in cui l’appartenenza all’associazione mafiosa normalmente precede le prime
manifestazioni esteriori dell’esistenza di tale legame90.
87 Cass. pen. SS.UU. sent. n. 920 del 19 gennaio 2004.
88 Cass. pen. sez. I, sent. n. 21717 dell’8 aprile 2008.
89 Cass. pen. sez. II, sent. n. 10455 del 17 febbraio 2005.
90 Cass. pen. sez. II, sent. n. 25558 del 16 aprile 2009.
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