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La confisca veniva disposta nella fase successiva del contraddittorio pieno, in
presenza degli stessi presupposti del sequestro, quando non veniva “dimostrata la
legittima provenienza” del bene da parte del proposto (art. 2 ter comma 3 legge
575/65). In sostanza, sia per il sequestro che per la confisca si richiedevano “sufficienti
indizi” della provenienza illecita del bene, il primo dei quali era rappresentato dalla
sproporzione del valore dei beni83.
La norma sulla confisca veniva modificata dalla legge 125 del 2008 (cosiddetto
pacchetto sicurezza), per adeguarla a quella penale dell’art.12 sexies legge 356 del 1992, ed in
tale versione, recepita nell’art. 24 del nuovo codice antimafia, secondo cui ”il Tribunale
dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il
procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o
ne costituiscano il reimpiego”.
Tale riformulazione determinava un difetto di coordinamento rispetto alla norma sul
sequestro, rimasta invece invariata. Secondo una dottrina, ciò avrebbe determinato un
cambiamento nel regime della prova, facendo venire meno la perfetta omogeneità della
disciplina giuridica, sino ad allora esistente. In particolare, alcuni hanno sostenuto che per
la confisca non basta la sproporzione, ma occorre una prova piena dell’origine illecita del
bene (o almeno della “connessione temporale” tra la pericolosità sociale e l’acquisto del
bene), conforme allo standard penale, come farebbe presumere la sostituzione
dell’espressione “sufficienti indizi” con la locuzione che i beni “risultino” di provenienza
illecita. Questa soluzione consentirebbe altresì di elevare le garanzie individuali,
riequilibrando le posizioni sostanziali, rispetto al rischio di confische “allargate” dagli
effetti sproporzionati rispetto ai labili indizi di prova richiesti.
L’interpretazione proposta appare però in contrasto con la ratio della nuova norma,
di agevolare la lotta ai patrimoni illeciti delle organizzazione criminali, dal momento che la
richiesta di una prova più rigorosa, avrebbe l’effetto di restringere il suo ambito
applicativo; ed anche con la volontà del legislatore di armonizzare la disciplina della
confisca di prevenzione con quella penale, di cui all’art. 12 sexies legge 356/92, che si
fonda sulla sproporzione del patrimonio.
83 Cass. pen. sez. II, sent. n. 35628 del 23 giugno 2004.
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