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c. accertamenti patrimoniali (anche bancari e fiscali), per verificare la congruità
dell’operazione rispetto al terzo e risalire a chi ha realmente fornito la provvista
per compiere l’operazione;
È fondamentale, inoltre, ottenere la ricostruzione oggettiva dell’operazione
economica, per individuare eventuali accordi simulatori o elementi di anomalia, come:
a. la stipula di atti collegati che conferiscono al proposto un potere di controllo
sul bene, creando una situazione di apparenza non conforme a quella reale (es. la
stipula di contratto di locazione, di affitto di impresa, di negozi fiduciari o trust, in
luogo della vendita a favore del proposto; deleghe di firma nei conti correnti
bancari; l’ingresso nella compagine sociale di familiari o amici del proposto);
b. il pagamento di un prezzo di acquisto inferiore al valore di mercato o effettuato
in contanti;
c. la stipula di mutui non proporzionati al reddito del terzo, soprattutto se garantiti
da fideiussioni del proposto;
d. l’acquisto in epoca successiva o comunque ravvicinata a provvedimenti restrittivi
o alla proposta e/o applicazioni di misure di prevenzione personali.
L’onere probatorio è semplificato dalla previsione di alcune presunzioni di
intestazione fittizia, la cui ratio è nel rapporto di parentela con il proposto o nella gratuità
dell’atto compiuto, rispetto ai quali il terzo difficilmente potrà essere definito di buona
fede. In particolare, il codice antimafia presume fittizi ex art. 26:
a. i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni
precedenti la proposta della misura di prevenzione, nei confronti dell’ascendente,
del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei
parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b. i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni
antecedenti la proposta della misura di prevenzione, anche nei confronti dei terzi.
Un’ ulteriore presunzione si ricava nella norma che impone indagini patrimoniali
anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che hanno convissuto negli ultimi
cinque anni con il destinatario della misura (art. 19). La ratio della stessa, ispirata ad un
massima di comune esperienza, è nell’ordinaria condivisione dei beni tra i componenti
dello stesso nucleo familiare.
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