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Ne deriva quindi, che anche i beni intestati ai familiari si presumono essere nella
disponibilità del proposto, salvo poi dimostrare che sono stati acquistati con risorse
personali di origine lecita77.
Secondo parte della dottrina tali presunzioni realizzano un’inversione dell’onere
della prova, conferendo al terzo il compito di dimostrare che il bene non rientri nella
disponibilità del proposto, documentando le modalità del suo acquisto e in particolare
della provenienza delle risorse impiegate. L’opinione prevalente ritiene invece che non vi
sia alcuna inversione dell’onere della prova, poiché spetta all’organo proponente
dimostrare i presupposti della presunzione legale, mentre al terzo eccepire, a sua discolpa,
che il bene rientra nella sua disponibilità personale. In sostanza, si tratta soltanto di un
meccanismo di semplificazione della prova, operante nell’ambito della normale dialettica
processuale.
Del medesimo avviso è la giurisprudenza, che ha escluso una violazione del
principio del contraddittorio, potendo il terzo intervenire nel procedimento di
prevenzione e far valere le proprie ragioni, dopo l’adozione del sequestro inaudita altera
parte. Inoltre, sul terzo non grava una probatio diabolica, egli ha solo un onere di
“allegazione”, dovendo indicare temi o tracce di prove, per dare giustificazione della
disponibilità di risorse economiche commisurate al valore del bene78. Egli potrà perfino
dimostrare il possesso di risorse adeguate, allegando redditi illeciti, come quelli da
evasione fiscale. A differenza del proposto, infatti, egli non deve dimostrare la
provenienza legittima, ma solo la disponibilità del bene, anche provando di averlo
acquistato con risorse di origine illecita, fermo restando le altre conseguenze di legge che
derivano dalle sua allegazione79. Per essere attendibile, il terzo non si può limitare ad
affermazioni generiche, ma deve fornire prove documentate o almeno riscontrabili sul
piano logico o fattuale (estratti c/c; depositi bancari; successioni ereditarie; contabilità
parallele; ricevute nominative di vincite al gioco), altrimenti difficilmente riuscirà a
dimostrare la sua buona fede, ovvero della sua estraneità all’attività illecita del proposto.
In particolare, a partire dalla sentenza n. 487/95 della Corte Costituzionale, la
giurisprudenza ha ricondotto la buona fede del terzo al principio generale della colpa80.
77 Cass. pen. sez. V, sent. n. 30579 del 2 agosto 2011; anche Cass. pen. sez. VI, sent. n. 5577 del 14 febbraio 2011.
78 Cass. pen. sez. II, sent. n. 6977 del 23 febbraio 2011.
79 Cass. pen. sez. II, sent. n. 2181 del 6 Maggio 1999.
80 Cass. pen. sez. I, sent. n. 30507 del 1 agosto 2011.
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