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dall’art. 7 comma 9 del codice antimafia), che attribuisce rilevanza giuridica anche alle
prove assunte “senza particolari formalità”, compreso l’esame dei testimoni e la perizia
(art. 185 disp. att. c.p.p.), che non sarebbero utilizzabili nel processo penale ordinario (es. i
verbali di interrogatori o di sommarie informazioni rese da indagati connessi senza gli
avvisi di cui all’art. 64 c.p.p.; le intercettazioni affette da un’inutilizzabilità relativa,
prodotte senza allegare i decreti autorizzativi). Tali differenze consentono l’ingresso nel
procedimento di prevenzione di un più ampio materiale probatorio rispetto a quello
penale, assumendo valore indiziario, ai fini dell’accertamento della pericolosità, aspetti
differenti del comportamento o della personalità del proposto, che sarebbero invece
irrilevanti per il giudizio di colpevolezza, come, per esempio: i precedenti penali della
persona, gli atti e relazioni della polizia giudiziaria anche se ripetibili, le denunce e gli
esposti all’Autorità di P.S., le pregresse misure di prevenzioni, le misure interdittive
antimafia, la frequentazione di pregiudicati, il tenore di vita e le segnalazioni di operazioni
sospette.
Questi indizi si ricavano soprattutto attraverso un’attività cartolare di acquisizione
degli atti e/o delle informazioni:
a. dei pregressi procedimenti giudiziari, anche se non riguardano direttamente il
proposto, previo nulla osta del P.M. titolare del fascicolo (sentenze di condanna e
di assoluzione; ordinanze di custodia cautelare; atti delle indagini preliminari
come, le intercettazioni, interrogatori, verbali di sommarie informazioni
testimoniali);
b. dell’attività di polizia giudiziaria contenuti nei fascicoli personali (informative di
reato; verbali di arresto, perquisizione e/o sequestro, di sommarie informazioni;
annotazioni di vario tipo; pregresse proposte di misure di prevenzione);
c. dall’ interrogazione delle banche dati a disposizione delle Forze di Polizia (S.D.I,
Punto fisco dell’anagrafe tributaria, Sister dell’agenzia del territorio, Telemaco
della Camera di Commercio, l’Inps, Aci-Pra e della Motorizzazione);
d. della Pubblica Amministrazione o delle imprese e società interessate (certificati
del casellario giudiziale, dei carichi pendenti; Ufficio del registro; l’AIMA per i
contributi della C.E.; le Capitanerie di Porto per le imbarcazioni);
e. dagli accertamenti bancari presso gli Istituti di credito, che a differenza delle altre
hanno carattere facoltativo, essendo lasciato all’organo proponente la valutazione
dell’opportunità di richiederli.
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