Page 100 - Quaderno 2017-4
P. 100

Le diverse categorie di pericolosità sono costituite da quella “comune o generica”,
prevista negli artt. 1 e 4 del codice e riferita a coloro che:

      a. sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
      b. vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose;
      c. sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo

         l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
         pubblica.
      La seconda categoria è quella “qualificata” (ex l. 565/75) per gli indiziati:
      a. di appartenere alle associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis);
      b. di gravi delitti in materia di mafia, previsti dall’art. 51 comma 3 bis del c.p.p., di
         competenza del Procuratore distrettuale;
      c. del reato di cui all’art 12 quinquies comma 1 della legge 356/92.
      La terza categoria è quella “eversiva”, ex legge 152/75, nei confronti di coloro che:
      a. compiono atti preparatori, diretti a sovvertire lo Stato attraverso la commissione
         di alcuni delitti tipici indicati dalla legge (art. 4 comma 1 lett. d) o commessi con
         finalità di terrorismo;
      b. hanno fatto parte di associazioni politiche del disciolto partito fascista, quando
         debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere
         un’attività analoga a quella precedente;
      c. compiono atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del
         partito fascista con l’esaltazione o la pratica della violenza;
      d. fuori dei casi sopra indicati, coloro che sono stati condannati per uno dei delitti
         previsti in materia di armi69, quando debba ritenersi, per il loro comportamento
         successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie con il fine
         di sovvertire l’ordinamento dello Stato o per terrorismo anche internazionale;
      e. sono istigatori, mandanti, finanziatori dei reati sopra indicati.
      Ultima categoria è quella dei fatti avvenuti “nelle manifestazioni sportive”, nei
riguardi degli indiziati di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in
più occasioni, alle manifestazioni di violenze durante eventi sportivi (art. 6 legge 401/89):
in questi casi l’eventuale confisca potrà essere disposta solo sui beni, nella loro
disponibilità, che possono agevolare la condotta pericolosa (art. 16 d.lgs. 159/2011).

69 L. 895/67 e art. 8 e seguenti l. 497/74.

                                             - 98 -
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105