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Le diverse categorie di pericolosità sono costituite da quella “comune o generica”,
prevista negli artt. 1 e 4 del codice e riferita a coloro che:
a. sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b. vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose;
c. sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo
l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica.
La seconda categoria è quella “qualificata” (ex l. 565/75) per gli indiziati:
a. di appartenere alle associazioni di tipo mafioso (art. 416 bis);
b. di gravi delitti in materia di mafia, previsti dall’art. 51 comma 3 bis del c.p.p., di
competenza del Procuratore distrettuale;
c. del reato di cui all’art 12 quinquies comma 1 della legge 356/92.
La terza categoria è quella “eversiva”, ex legge 152/75, nei confronti di coloro che:
a. compiono atti preparatori, diretti a sovvertire lo Stato attraverso la commissione
di alcuni delitti tipici indicati dalla legge (art. 4 comma 1 lett. d) o commessi con
finalità di terrorismo;
b. hanno fatto parte di associazioni politiche del disciolto partito fascista, quando
debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere
un’attività analoga a quella precedente;
c. compiono atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del
partito fascista con l’esaltazione o la pratica della violenza;
d. fuori dei casi sopra indicati, coloro che sono stati condannati per uno dei delitti
previsti in materia di armi69, quando debba ritenersi, per il loro comportamento
successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie con il fine
di sovvertire l’ordinamento dello Stato o per terrorismo anche internazionale;
e. sono istigatori, mandanti, finanziatori dei reati sopra indicati.
Ultima categoria è quella dei fatti avvenuti “nelle manifestazioni sportive”, nei
riguardi degli indiziati di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in
più occasioni, alle manifestazioni di violenze durante eventi sportivi (art. 6 legge 401/89):
in questi casi l’eventuale confisca potrà essere disposta solo sui beni, nella loro
disponibilità, che possono agevolare la condotta pericolosa (art. 16 d.lgs. 159/2011).
69 L. 895/67 e art. 8 e seguenti l. 497/74.
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