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di sequestrare i beni, malgrado fosse evidente la provenienza illecita degli stessi, visto il
collegamento che doveva esistere tra la misura personale e quella patrimoniale.

      Il vero punto di svolta si è avuto con l’approvazione del “pacchetto sicurezza” del
2008-2009, per fronteggiare l’emergenza criminale connessa all’immigrazione clandestina,
ed in particolare il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche dalla legge 24
luglio 2008, n. 125 e la legge 15 luglio 2009, n. 94. In particolare, il d.l. 23 maggio 2008, n.
92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 ha apportato rilevanti modifiche alla legge 31
maggio 1965, n. 575 che è opportuno richiamare sia pure per sintesi:

      a. la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione antimafia è stata
         notevolmente ampliata comprendendovi, oltre agli indiziati di appartenenza ad
         associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque
         localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi
         corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, anche gli indiziati di uno
         dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis c.p.p. e cioè tutti i reati attribuiti alla
         competenza della direzione distrettuale antimafia;

      b. è stata valorizzata l’esperienza delle Direzioni distrettuali antimafia, considerato il
         notevolissimo patrimonio informativo di cui dispongono, individuando nel
         Procuratore distrettuale il titolare del potere di proposta per l’applicazione delle
         misure di prevenzione antimafia;

      c. è stato introdotto il principio dell’applicazione disgiunta delle misure di
         prevenzione patrimoniali rispetto alle misure di prevenzione personali, con
         l’esplicita previsione della prosecuzione o avvio del procedimento di prevenzione
         anche in caso di morte del proposto;

      d. sono state estese le funzioni di coordinamento e impulso attribuite al Procuratore
         nazionale antimafia anche ai procedimenti di prevenzione antimafia;

      e. è stato introdotto l’art. 110 ter nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 112 che consente al
         Procuratore nazionale antimafia, d’intesa con il Procuratore distrettuale,
         l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle
         procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione;

      f. è stata introdotta una presunzione legale circa la natura fittizia dei trasferimenti e
         delle intestazioni in presenza di determinate condizioni soggettive e temporali;

      g. è stata prevista la possibilità di sequestrare o confiscare denaro o altri beni di
         valore equivalente nel caso in cui la persona, nei cui confronti è proposta la

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