Page 92 - Quaderno 2017-4
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La norma comporta poi pesanti limitazioni in merito all’obbligo di indicazione
nominativa dei subappaltatori sin dal momento della formulazione dell’offerta in gara. Il
sesto comma dell’articolo 105 del codice prevede come obbligatoria l’indicazione della
terna di subappaltatori per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie e per i
quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Viene specificato che il bando
deve prevedere un tale obbligo e anzi è anche ammessa la possibilità per la stazione
appaltante di estendere tale obbligo anche ad appalti di importo più modesto. Con tale
previsione, è chiaro come l’indicazione della terna dei subappaltatori non possa che essere
prevista sin dal momento della gara principale.

      In merito a ciò tuttavia, sono sorte molteplici perplessità sotto il profilo
dell’opportunità. E infatti essendo il contratto di appalto un contratto di durata, si rivela
problematica una indicazione del nominativo per un rapporto contrattuale che si
svilupperà magari a distanza di mesi nel tempo. Ciò senza neppure considerare le
vicissitudini che il subcontraente potrebbe avere nel tempo, magari con perdita dei
requisiti di qualificazione ovvero con altre situazioni negative per la continuazione del
normale svolgimento della propria attività di impresa. Inoltre l’indicazione nominativa al
momento della gara potrebbe anche far scattare la necessità per la commissione di gara di
verificare il possesso dei requisiti da parte dei subappaltatori indicati. Il tutto con pesanti
aggravi nel momento procedurale della scelta del contraente. Per quanto concerne, invece,
i subcontratti che non sono considerati subappalti, l’affidatario deve comunicare alla
stazione appaltante il nome del subcontraente prima dell’inizio della prestazione del
subcontraente stesso, senza nessun obbligo in fase di gara.

      Altra innovazione di particolare importanza è quella legata all’obbligo di pagamento
diretto del subappaltatore. Ciò si verifica in tre casi:

      a. Se il subappaltatore sia micro impresa ovvero piccola impresa ai sensi della
         raccomandazione numero 203/ 361 CE del 6 maggio 2003 (nel primo caso dieci
         occupati e un fatturato inferiore a due milioni annui e nel secondo caso cinquanta
         dipendenti massimo ed un fatturato inferiore a dieci milioni annui);

      b. in caso di inadempimento dell’appaltatore;
      c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
      Se la prima di tali ipotesi sotto un profilo meramente interpretativo non lascia dubbi,
la seconda e la terza ipotesi non sono sufficientemente specifiche. E infatti nel caso di
inadempimento dell’appaltatore la previsione è assolutamente generica e non fa

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