Page 91 - Quaderno 2017-4
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Si sottolinea il termine “di norma”: l’articolo prevede una regola e contestualmente
possibili eccezioni. La regola è l’esecuzione diretta, l’eccezione è appunto il subappalto
che il secondo comma dello stesso articolo definisce come il contratto con il quale
l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di tutto o parte delle prestazioni con lavorazioni
oggetto del contratto dell’appalto principale. Tale definizione, che ricalca l’impostazione
civilistica, trova maggiore specificazione per quel che concerne la normativa pubblicistica:
costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del
contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera. Nel
definire poi le esclusioni, vale a dire le figure contrattuali che non costituiscono
subappalto il nuovo codice presenta una indicazione dubbia che necessita
un’interpretazione corretta.
Ad una prima lettura, infatti, si potrebbe pensare che il codice abbia voluto
accomunare le forniture senza prestazione di manodopera con le forniture con posa in
opera ed i noli a caldo. In tal modo anche le forniture semplici potrebbero ritenersi
oggetto di autorizzazione nel caso in cui siano di importo superiore al due per cento
dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100mila euro. Viceversa
una corretta lettura della norma richiede una distinzione fra le due figure. Da un lato non
costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera. Dall’altro devono
essere considerate le forniture con posa in opera e i noli a caldo di modesto importo. Solo
queste ultime, infatti, laddove siano di importo superiore al due per cento ovvero a
centomila euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al cinquanta per cento dell’importo del subcontratto dovranno essere oggetto di
autorizzazione.
La nuova norma prevede, poi, il limite del trenta per cento. Tuttavia, occorre
precisare come detto limite non sia riferito alla sola categoria prevalente bensì all’importo
complessivo del contratto. Tale impostazione si presenta estremamente delicata in quanto
detto limite, in passato, è stato fortemente contestato sulla base di ragioni tecniche
oggettive. Nel precedente sistema, il limite era riferito alla sola categoria prevalente, tutte
le altre prestazioni a qualsiasi categoria appartenessero erano subappaltabili totalmente.
Viceversa l’aver riferito il limite del trenta per cento all’intero importo contrattuale pone
l’obbligo di contenere il subappalto anche delle prestazioni relative alla categoria non
prevalente nel limite del trenta per cento complessivo, con conseguente problematica per
le opere super specialistiche.
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