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CAPITOLO 3
LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
1. L’origine e la natura delle misure di prevenzione patrimoniali
Sino allo scorso decennio, il contrasto alle organizzazioni criminali avveniva con gli
strumenti repressivi previsti dal codice penale e di procedura penale. Rispetto alle sanzioni
penali, le misure di prevenzione, in particolare quelle patrimoniali, svolgevano un ruolo
del tutto secondario e residuale. Quest’ultime erano state introdotte dalla legge Rognoni-
La Torre del 13 settembre 1982 n. 646, a pochi giorni di distanza dagli omicidi
dell’onorevole Pio La Torre e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per contrastare più
efficacemente la criminalità organizzata di tipo mafioso.
Si era compreso infatti che non bastava arrestare gli autori di tali reati associativi,
che potevano essere facilmente sostituiti da altri membri dell’organizzazione, ma
occorreva colpirli nel loro aspetto patrimoniale, costituendo questo il movente e la
ragione primaria dell’esistenza di tali sodalizi criminosi. Per tale ragioni, oltre a introdurre
il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis), la legge 646/1982 prevedeva:
a. l’obbligo di svolgere indagini patrimoniali nei confronti degli “indiziati di
appartenere ad associazione mafiosa” e dei loro familiari;
b. il sequestro anticipato dei beni, quando sussistevano “sufficienti indizi”, tra cui la
“notevole sperequazione tra il tenore di vita e l’entità dei redditi”, per ritenere che
“siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” (art. 2 bis e ter l.
565/75);
c. la confisca dei beni se il soggetto non riusciva a dimostrare “la loro legittima
provenienza”(art. 2 ter l. 575/65 ).
Benché la legge n. 55 del 1990 avesse esteso tali misure anche o ad altri delitti tipici
di criminalità organizzata 65 il sistema era ancora lontano da realizzare una strategia
generale di contrasto patrimoniale, poiché i provvedimenti ablatori riguardavano solo
determinate fattispecie tipiche di reato e presupponevano l’adozione di una misura di
prevenzione di tipo personale. Ciò portava problemi di ordine pratico, nel caso di morte
del proposto nel corso della procedura di prevenzione, poiché veniva meno la possibilità
65 Art. 74 d.P.R. 309/90, artt. 629, 630,644, 648 c.p.
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