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criminali negli appalti, nei subappalti e nelle filiere delle imprese, che siano a qualsiasi
titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici.

      Il provvedimento regolamenta la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3), che, per
essere garantita, impone ai soggetti interessati di utilizzare “conti correnti dedicati” accesi
presso banche o Poste italiane. In particolare, per quanto riguarda i rapporti di lavoro,
viene previsto che:

      a. i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti, ai fornitori di beni e sevizi e
         quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni devono essere eseguiti tramite
         conto corrente dedicato per il totale dovuto, detto sistema va utilizzato anche se il
         pagamento non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto;

      b. i pagamenti a favore degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché
         quelli a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i
         tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario
         o postale, fermo restando l’obbligo di documentare la spesa;

      c. il bonifico bancario o postale, nelle commesse pubbliche, deve riportare anche il
         codice unico di progetto (CUP), rilasciato dalla stazione appaltante;

      d. gli estremi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati alla stazione
         appaltante entro un mese dalla loro accensione.

      L’art. 5 della legge n. 136/2010, provvede anche a rettificare il contenuto della
tessera di riconoscimento degli addetti occupati nelle attività in regime di appalto e
subappalto prevista dall’art. 18, c. 1, lettera u), del d.lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza). Detta
norma obbliga il datore di lavoro (o il dirigente), nello svolgimento di attività in regime di
appalto e subappalto sia in ambito pubblico che privato, di munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento contenente, dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della
Legge n. 136/2010, i seguenti dati: fotografia del lavoratore; generalità del lavoratore;
generalità del datore di lavoro; la data di assunzione; l’autorizzazione al subappalto,
ovviamente, negli appalti diretti, tale dato non sarà presente. L’art. 20 del T.U. sicurezza
stabilisce altresì che i lavoratori interessati devono obbligatoriamente esporre la citata
tessera di riconoscimento. L’obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi (art. 21,
T.U. sicurezza) che esercitano direttamente la propria attività nel luogo di lavoro oggetto
dell’appalto e/o subappalto. A seguito della modifica disposta dalla legge antimafia detta
tessera dei lavoratori autonomi deve contenere, oltre alla fotografia e alle proprie
generalità, anche l’indicazione del committente.

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