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1.5 Il cottimo
Il cottimo è conosciuto come un sistema di retribuzione del lavoro manuale fondato
sul prezzo o tariffa applicato a ogni unità di prodotto: “il cottimista” riceve un prezzo per
la propria opera in base al lavoro effettivamente realizzato (metri quadrati di opera
realizzati). È un istituto tuttora presente a cui si aggiunge la figura del “cottimo fiduciario”
che ha avuto applicazione soprattutto nel settore delle opere pubbliche per le opere di
manutenzione. Il termine “cottimo fiduciario” evoca il rapporto contrattuale con
un’impresa di fiducia dell’amministrazione pubblica cui è affidata l’esecuzione di lavori
che organizza e controlla strettamente. Nel vecchio codice, il cottimo era compreso nella
disciplina degli affidamenti in economia prevista nell’art. 125 per i contratti di importo
sotto soglia. L’art. 118, dedicato al subappalto, si occupava di questa fattispecie con
riferimento alla disciplina applicabile all’appaltatore, in corso di esecuzione, quando questi
proceda all’affidamento di parte delle lavorazioni a terzi. Il d.lgs. 163/2006 prescriveva
espressamente che l’affidatario di lavori, servizi, forniture in “cottimo fiduciario” deve
essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure
ordinarie di scelta del contraente. Le condizioni di ammissibilità del cottimo presenti nel
vecchio codice appalti sono:
a. che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
b. che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni (Disposizioni contro la mafia).
La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si
intende concessa. Per i cottimi di importo inferiore al due per cento dell’importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a centomila euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. Il legislatore
sembra aver dimenticato di trasporre una norma di dettaglio come l’articolo 125 del d.lgs.
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