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codice civile: contratto di vendita), dall’altra come prestazione di manodopera, rivolta
all’inserimento di questi beni in un ben determinato ciclo produttivo. Nella circolare n.
477/UL del 9 marzo 1983, del Ministero dei Lavori pubblici viene così descritta :”Nella
fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del fornitore il quale aggiunge
alla prestazione tipica del venditore un’attività, la posa in opera, che solo lui è in grado di
realizzare o solo lui vuole realizzare, sia per il possesso di specifiche attrezzature, sia per
garantire la tutela di segreti o di privative industriali, sia per evitare danneggiamenti alle
attrezzature medesime e per simili altre ragioni”.

      È fondamentale definire un criterio distintivo in base al quale stabilire se la
prestazione del subaffidamento sia qualificabile come lavoro o come prestazione diversa,
sottratta al regime del subappalto. Le difficoltà maggiori sono date dalla “fornitura con
posa in opera” di materiali per le quali si rende necessario stabilire quando prevale
l’elemento fornitura e quando invece la prestazione lavorativa. La prestazione va
considerata “fornitura” quando il bene ha una precisa destinazione d’uso (pannelli
prefabbricati, serramenti, corpi illuminanti, ecc.) e “la posa in opera” svolta in cantiere
consiste in un’attività puramente accessoria e strumentale (montaggio, saldatura,
incollatura, assemblaggio, ecc.) che non modifica in alcun modo il bene, ma è diretta
solamente a consentirne l’utilizzo. La prestazione va considerata “lavoro” (sempre
soggetta a subappalto) quando l’attività lavorativa trasforma il bene in un’entità diversa,
con destinazione d’uso e consistenza mutate rispetto a quelle originarie, come, ad esempio
nel caso della fornitura in opera di mattoni e travi di ferro che, mediante l’attività
lavorativa, divengono murature e strutture di un edificio. Il legislatore, con la legge quadro
sui lavori pubblici, ha disciplinato i contratti misti (lavori/servizi; lavori/forniture)
sancendo il principio della prevalenza economica su quella funzionale (art. 14, comma 3,
d.lgs. 163/2006), ovvero, in caso di contratti misti si doveva aver esclusivamente riguardo
al valore economico delle prestazioni.

      L’abolita Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici (AVLP) con determinazione n.
5/2001 del 31 gennaio 2001 è intervenuta su questo argomento, individuando alcune
situazioni nelle quali, di fronte ad un contratto misto, la disciplina normativa da applicarsi
deve essere individuata mediante il “principio della prevalenza funzionale”. L’Autorità è
pervenuta a questa conclusione a seguito di pronunce giurisprudenziali, che
nell’individuazione della disciplina da applicare ai contratti misti, impone di dare rilevanza
alle intenzioni delle parti, sottolineando il valore del criterio funzionale rispetto alle

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