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La disciplina relativa al subappalto nel settore dei lavori pubblici è stata per la prima
volta introdotta dall’art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, sulla falsariga di
quella disposta dal codice civile. Secondo tale normativa il subappalto era consentito
soltanto in presenza di espressa approvazione da parte del committente che aveva natura
di autorizzazione. La violazione del divieto implicava semplicemente la possibilità per
l’amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.
Una prima accentuazione del divieto si è avuta con la legge 10 febbraio 1962, n. 57,
relativa alla istituzione dell’albo nazionale dei costruttori, che prescriveva l’obbligo della
relativa iscrizione per tutti gli esecutori di lavori pubblici. Una ulteriore limitazione è stata
introdotta con l’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 che, ribadendo il divieto del
subappalto non autorizzato, ha previsto una sanzione penale per la sua violazione. La
stessa norma ha previsto inoltre la necessità che anche per il subappaltatore occorresse
verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica e di quelli richiesti dalla legislazione
del controllo antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. L’istituto ha subito
successivamente ulteriori modificazioni, l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 che, tra
l’altro, ha previsto un limite quantitativo delle opere subappaltabili, ed ha equiparato al
subappalto i noli a caldo ed i contratti similari con impiego di manodopera. In seguito
altre normative si sono succedute 59 contenenti una nozione allargata del subappalto,
successivamente è stato emanato il “Codice degli Appalti” (D.lgs. 12 aprile 2006, n.163)
che ha razionalizzato l’intera materia degli appalti pubblici, sostituendo le precedenti
norme e da ultimo il nuovo d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
1. Il subappalto nel d.lgs. 163/2006
Nel previgente codice erano state riprodotte all’art. 118 la normativa antimafia e la
disciplina del subappalto. Il comma 11 di detta norma prevedeva che tutte le prestazioni
sono subappaltabili, a qualsiasi categoria esse appartengano, senza che abbia rilevanza il
luogo in cui la prestazione venga espletata. Il subappalto del vecchio codice era
caratterizzato dall’impiego di manodopera, comprese anche le forniture e posa in opera ed
i noli a caldo, se la prestazione è superiore al due per cento dell’importo dell’appalto
ovvero sia comunque di importo superiore a centomila euro.
59 Art. 34, d.lgs. 406/1991; legge n. 109/1994; legge n. 415/ 1998.
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