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fronte a un caso di particolare gravità. In queste due ipotesi, il Prefetto interviene
direttamente, nominando fino a tre amministratori. Gli amministratori che vengono
nominati con decreto del Prefetto devono essere “in possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell’art. 39, comma 1,
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270” e sempre tale decreto stabilisce la durata della
misura in ragione delle esigenze legate alla realizzazione dell’opera pubblica oggetto del
contratto.

      Infine il comma 10 dell’art. 32 consente al Prefetto di adottare le stesse misure
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nel caso di informazione interdittiva che
attesti tentativi di infiltrazione criminale o mafiosa relativi alla proprietà o riconducibili a
soggetti titolari di più cariche all’interno dell’azienda. In questo caso se sussiste l’urgente
necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero se è necessaria
la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la
tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell’integrità dei bilanci pubblici, il Prefetto può commissariare l’impresa e portare così a
termine il rapporto contrattuale evitando alla stazione appaltante di dover recedere.

7. La banca dati nazionale unica antimafia

      Dal 22 gennaio 2015 è in funzione la Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia prevista dal codice antimafia (d.lgs. 159/2011). Le modalità di
funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state disciplinate con
d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015.

      La Banca dati è connessa con le altre costituite presso il Ministero dell’Interno, la
DIA (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti
pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia. Sulla base
dei dati immessi dall’operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se
l’impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati,
nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause
di divieto, sospensione e decadenza di cui all’articolo 67 del Codice antimafia, la Banca
dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la
comunicazione antimafia liberatoria.

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