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indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero
in presenza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali
attribuibili ad imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche,
servizi o forniture, il presidente dell’ANAC sia dotato di incisivi poteri propositivi nei
confronti del Prefetto”. In particolare, essa conferisce al presidente dell’Authority, in
presenza di alcuni indici sintomatici di reati di corruzione, intesa lato sensu, che siano stati
commessi nell’ambito di un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di
opere pubbliche, il potere di chiedere al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione
degli organi sociali, mediante la sostituzione del soggetto o dei soggetti coinvolti. Qualora
l’ente non si adegui entro il termine di trenta giorni, ovvero nei casi più gravi, il Prefetto
provvede direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice,
limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto oggetto del procedimento
penale, nominando uno o più amministratori, in un numero comunque non superiore a tre.
Nei casi ritenuti meno gravi, ossia quelli in cui le indagini riguardino soggetti diversi
dagli organi sociali, può essere disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell’impresa,
con la conseguente nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a
tre. Come si osserva nella relazione di accompagnamento al decreto: “la disposizione non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le Prefetture
assicureranno lo svolgimento dei relativi adempimenti con risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente”, mentre “gli oneri di spesa per la prestazione
dei compensi agli amministratori o agli esperti sono posti integralmente a carico
dell’impresa interessata, che a tal fine si obbliga a corrisponderli all’atto della richiesta di
ammissione alle misure previste dal presente articolo”.
Il comma 1 dell’art. 32, d.l. 90/2014, legittima l’intervento del Presidente dell’ANAC
in presenza di due condizioni alternative tra loro:
a. il primo caso preso in considerazione riguarda “l’ipotesi in cui l’autorità
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319
bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322 bis, c.p. 346 bis, c.p., 353
c.p. e 353 bis c.p.”. Coerentemente con le finalità che si proponeva, il legislatore
ha così conferito al presidente dell’Autorità anticorruzione il potere di intervenire
in presenza di eventi corruttivi in senso ampio: si spiega così la scelta di
introdurre, oltre alle fattispecie di corruzione e concussione, anche il traffico di
influenze illecite e le fattispecie di turbativa d’asta.
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