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Dall’approvazione in trenta giorni, aumentati dai tempi di istruttoria dell’ANAC, si
possono fare molte cose. Non è prevista alcuna sospensione all’efficacia del
provvedimento di approvazione della variante.

      Un ulteriore inconveniente è l’importo discriminante tra il comma 1 e il comma 2
dell’art. 37 d.l. 90/2014, costituito dalla soglia comunitaria (per i lavori oggi 5.225.000
euro); se le parole non ingannano, tale soglia è riferita “all’importo dell’appalto”; il
termine, per prassi costante, rinvia all’importo a base dell’affidamento e non all’importo
del contratto. La conseguenza è che:

      a. un appalto da 5.224.000 euro ricade nella disciplina del comma 2, anche in
         presenza di una variante che raddoppia l’importo del contratto;

      b. un appalto da 5 milioni 226mila euro, aggiudicato con un ribasso del venticinque
         per cento, quindi con un importo contrattuale inferiore all’ipotesi sub. a), ricade
         nella disciplina del comma 1, anche se con la variante superiore al dieci per cento
         non raggiunge la soglia comunitaria.

      In conclusione, l’obbligo di trasmissione delle varianti è un valido strumento di
contrasto alla corruzione e di disincentivazione dell’infiltrazione mafiosa negli appalti
pubblici anche dopo la loro assegnazione, ma essendo una misura di recente introduzione
presenta ancora ampi margini di possibile miglioramento.

6. Il commissariamento delle imprese

      Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla l. 11
agosto 2014, n. 114, il Governo ha emanato una complessa serie di disposizioni in materia
di appalti pubblici, oltre ad intervenire sui processi di informatizzazione del processo
civile, amministrativo e tributario. All’interno del decreto troviamo l’art. 32, rubricato:
“Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della
prevenzione della corruzione”. La norma mira a rafforzare i poteri del Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di gestione degli appalti pubblici, per
evitare che l’avvio di una indagine su fatti di corruzione relativi alla gestione di appalti
possa bloccare la realizzazione di opere di interesse pubblico.

      Come si legge nella Relazione al Disegno di Legge n. 2486/2014, di conversione in
legge del decreto in esame, l’art. 32 “introduce misure volte a far sì che in presenza di

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