Page 63 - Quaderno 2017-4
P. 63
Da notare che in questo caso, l’emissione di un’informazione prefettizia non veda in
alcun modo coinvolta la banca dati nazionale unica, il che sembrerebbe evidenziare come
l’accesso rappresenti a ogni effetto un momento di elaborazione ulteriore (come si è
detto, una seconda fase) in cui campeggiano elementi tratti prevalentemente, se non
esclusivamente, dall’attività ispettiva, ossia che solo in quell’attività hanno trovato modo
di emergere o di essere meglio chiariti. Per quanto riguarda la natura dei termini (per la
trasmissione al Prefetto della relazione del Gruppo Interforze e per l’emissione
dell’informazione), appare possibile ritenere che si tratti di termini meramente ordinatori,
considerati i rilevanti interessi pubblici sottesi e la possibilità che le verifiche si palesino
complesse e necessitino il coinvolgimento di altri Uffici o di altre Province.
Il principale punto di scostamento tra il d.P.R. n. 150/2010 e le omologhe
disposizioni trasfuse nel Codice, riguarda le conseguenze connesse all’emissione
dell’informazione prefettizia attestante la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il
regolamento, non potendo discostarsi dal sistema in cui era compreso, stabiliva che le
informazioni producono gli stessi effetti di cui all’articolo 11 comma 3 del d.P.R. n.
252/1998, ossia pone in capo alla stazione appaltante la mera facoltà di recedere dal
contratto. L’art. 93 del Codice invece, non disponendo nulla a riguardo, opera un
implicito rinvio al successivo articolo 94 che affronta il tema degli effetti delle
informazioni interdittive a carattere generale, ossia non vi è più la facoltà ma l’obbligo di
recesso, fatto salvo le eccezioni del comma 3. Deve comunque essere precisato che, in
passato, sull’esito degli accessi ispettivi, venivano ad incidere le previsioni contenute nella
maggioranza degli strumenti protocollari che, in caso di accertamenti successivi positivi ai
fini antimafia, prescrivevano di regola il recesso da parte della stazione appaltante con
esplicita menzione anche nel bando di gara. Ne deriva che il Codice, da questo punto di
vista, si allinea ai contenuti delle migliori pratiche, le quali, a loro volta, hanno dato rilievo,
come si è già osservato in precedenza, agli stringenti principi elaborati dalla giurisprudenza
amministrativa in materia di esercizio del potere discrezionale di scioglimento del vincolo
contrattuale.
5. La trasmissione delle varianti all’ANAC
Il d.l. 90/2014, convertito con modificazioni in legge 114/2014, con l’art. 19 ha
cancellato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
- 61 -

