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procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti previo
accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi in
questione”; dalla previsione secondo cui la sola presentazione della domanda di iscrizione
può essere ritenuta idonea condizione per l’affidamento del contratto (salvo il recesso
della stazione appaltante in caso di sopravvenuto diniego, ex art. 94, commi 2 e 3, del
Codice Antimafia) se ne potrebbe ricavare, in via interpretativa, la sussistenza di una
regola generale che attribuisce all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di
condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti nei settori maggiormente a
rischio, ciò renderebbe l’iscrizione, di fatto, obbligatoria).

      L’ANAC inoltre afferma la necessità di un intervento di armonizzazione, anche
attraverso l’eventuale modifica del d.P.C.M. 18 aprile 2013, al fine di consentire la piena
realizzazione dell’obiettivo del legislatore, secondo quanto emerge dalla stessa Relazione
illustrativa (della Camera) al disegno di legge numero 2486 AC di conversione in legge del
d.l. 90/2014.

4. L’accesso ai cantieri

      L’istituto dell’accesso ai cantieri come strumento di controllo antimafia è stato per la
prima volta previsto dal decreto interministeriale 14 marzo 2003, adottato dal Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture
e trasporti in attuazione dell’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 190/2002, poi trasfuso nell’art.
180 del vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), ora art. 203 del nuovo
codice (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

      Il decreto interministeriale, ancora vigente nell’attesa di un nuovo intervento in
materia, nel disegnare la rete di monitoraggio antimafia dedicata agli insediamenti e alle
infrastrutture di carattere strategico, ha stabilito, infatti, all’art. 5, comma 5, che i controlli
in questione, affidati ai Gruppi Interforze costituiti presso ciascuna Prefettura, si
avvalgono anche degli esiti degli accessi ispettivi presso i cantieri, disposti per la verifica
del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonché delle misure relative alla
sicurezza fisica dei lavoratori. Tale specifica finalizzazione risulta pienamente coerente
con le particolari professionalità presenti in seno ai Gruppi Interforze, composti, per
l’appunto, anche da funzionari dell’Ispettorato del lavoro, ma tiene anche in

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