Page 56 - Quaderno 2017-4
P. 56
giudiziari dai quali desumere l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Tali previsioni
assolvono nel sistema delineato dal Codice una funzione equivalente a quella delle lettere
a) e b) dell’art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252/1998 e, pertanto, analogamente a queste
ultime sembrano consentire al Prefetto di negare l’iscrizione senza dover procedere ad
ulteriori indagini volte a verificare l’effettiva esistenza di una condizione di contiguità
mafiosa.
I due d.d.P.C.M. nulla stabiliscono in merito al termine di conclusione del
procedimento di iscrizione. Considerato che esso si risolve in un accertamento delle
condizioni di affidabilità dell’impresa analogo a quello svolto per il rilascio delle
informazioni antimafia, sembra logico ritenere che si debba applicare gli stessi termini del
procedimento previsto per queste ultime cioè, di norma, trenta giorni, prorogabili di altri
quarantacinque nei casi di maggiore complessità (art. 92, comma 2, del d.lgs. n.
159/2011). Se non ricorrono le situazioni ostative di cui si è detto, il procedimento si
conclude con un provvedimento che dispone l’iscrizione dell’impresa per la categoria
richiesta nelle white list. Il provvedimento di iscrizione (come quello di respingimento)
deve essere comunicato al Prefetto della Provincia dove l’impresa ha la sede legale. Le
liste delle imprese iscritte possono essere liberamente consultate, anche online, al fine di
garantire il maggior regime di pubblicità possibile. Una volta iscritta l’impresa ha l’obbligo
di comunicare al Prefetto presso le cui liste è iscritta le variazioni intervenute negli assetti
proprietari, gestionali o nell’incarico di direttore tecnico. In questo caso, il Prefetto
dispone la sospensione dell’iscrizione per trenta giorni, e svolge gli accertamenti per
verificare l’assenza delle situazioni controindicanti alla permanenza dell’iscrizione.
Decorso tale termine il Prefetto dispone la cancellazione dell’impresa dalle white list
se riscontra l’esistenza delle sopra descritte cause ostative. Anche se ciò non è detto
esplicitamente, è evidente che il Prefetto qualora l’istruttoria svolta si concluda nel
suddetto termine senza che emergano situazioni ostative deve adottare un provvedimento
che conferma l’iscrizione dell’impresa nelle white list. Meno chiara invece, è la situazione in
cui il Prefetto, entro il termine di trenta giorni a sua disposizione, non riesca a concludere
gli accertamenti e quindi non sia in grado di emettere un provvedimento espresso.
Sembrerebbe logico ritenere che in questa ipotesi si determini un ripristino della
situazione di iscrizione precedente che consente all’impresa di permanere nelle white list.
- 54 -

