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L’interpretazione letterale della norma fa si che l’iscrizione deve essere negata non
solo quando vengono effettivamente accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ma anche
quando venga riscontrata la mera ricorrenza dei provvedimenti giudiziari elencati alle
lettere a) e b) del citato art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252/199851. In presenza di tali
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, i due d.d.P.C.M. sembrano esonerare i Prefetti
dall’onere di svolgere ulteriori attività istruttorie volte a verificare l’effettiva esistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa, consentendo loro di adottare immediatamente un
provvedimento interdittivo. Questa conclusione appare del tutto coerente con
l’elevato affidamento che il sistema delle White list genera a favore dell’impresa che vi fa
ingresso e che giustifica quindi l’applicazione di un sistema di valutazione di affidabilità
più rigoroso.
Con l’abrogazione del d.P.R. n. 252/1998, il rinvio recato dall’art. 3 dei due
d.d.P.C.M. andrà evidentemente riferito al combinato disposto degli artt. art. 84, comma
4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 che indicano il nuovo novero delle situazioni da
cui si desumono i tentativi di infiltrazione mafiosa. Come si è già detto, tale catalogo
è sensibilmente più ampio rispetto a quello delineato dall’art. 10 del d.P.R. n.
252/1998. Da ciò sorge il problema di stabilire quale sia la valenza delle circostanze del
nuovo elenco introdotto dal Codice ai fini dell’iscrizione nelle liste in parola e quindi quale
sia il margine di valutazione del Prefetto e la natura del relativo potere. Sotto questo
punto di vista, si può convenire che il Prefetto eserciti un potere valutativo discrezionale
quando desuma l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa dagli accertamenti svolti
(art. 84, comma 4, lett. d) ed e) del Codice) ovvero, unitamente ad altri elementi, dalle
condanne per reati che si rivelino strumentali ad agevolare l’attività di altre organizzazioni
criminali ovvero dalle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti
da appalti pubblici commessi con la condizione della reiterazione (art. 91, comma 6, del
Codice). Pure si deve ritenere che si è in presenza di una valutazione, ossia di un potere,
discrezionale quando il Prefetto esprima un giudizio sul carattere elusivo delle norme sulla
documentazione antimafia dei trasferimenti degli assetti proprietari dell’impresa scrutinata
ovvero delle sostituzioni negli organi della sua amministrazione/direzione (art. 84, comma
4, lett. f) del Codice. A diverse considerazioni sembra di poter pervenire per le ipotesi di
cui all’art. 84, comma 4, lett. a), b) e c) del Codice riguardanti gli atti o i provvedimenti
51 Pendenza di una proposta per l’applicazione di una misura di prevenzione, ovvero una condanna, anche solo di
primo grado o un provvedimento di rinvio a giudizio ovvero una misura cautelare per i delitti di cui all’art. 51,
comma 3 bis, c.p.p.
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