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3. Le White list

      Nella direttiva ministeriale del 23 giugno 2010 vengono fornite indicazioni ai Prefetti
di intensificare i controlli antimafia in ambiti determinati allo scopo di individuare e di
censire in via preventiva le imprese compromesse sul piano della collusione malavitosa. In
questo senso si è parlato di una sorta di black list, cioè di un elenco di imprese
controindicato, adoperando un’espressione nota nel campo dell’antiriciclaggio per indicare
i paesi a regime fiscale privilegiato. In effetti, per quanto si è detto prima circa la
potenzialità degli effetti che derivano da un informazione interdittiva ottenuta con
l’impiego della banca dati, il sistema dei controlli antimafia può contare su una sorta di
black list, ossia l’elenco dei soggetti che, censiti nella banca dati, risultano essere stati colpiti
da interdizione prefettizia. Sempre nella stessa direttiva del 23 giugno 2010, si menziona la
complementarietà tra le forme di accertamento che tendono a creare un sistema di allarme
in grado di segnalare la sussistenza di soggetti controindicati, e quelle che invece sono
rivolte a costituire una white list nell’ambito della quale sarà possibile
procedere all’individuazione di operatori ritenuti affidabili in quanto sottoposti in via
preventiva a controlli antimafia che ne hanno escluso il rischio di infiltrazione.

      Lo strumento della white list si rinviene per la prima volta in alcune disposizioni
normative che hanno disegnato un regime particolare per l’effettuazione delle verifiche
antimafia relative ad alcuni interventi pubblici di grande rilievo nazionale. Ciò è accaduto
con riferimento alla disciplina dei lavori di ricostruzione in Abruzzo a seguito del sisma
del 6 aprile e 2009, agli interventi e opere connesse allo svolgimento di EXPO Milano
2015, nonché all’attuazione del piano straordinario delle carceri50. In tali disposizioni si
stabilisce che per i subappalti e i subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, presso le competenti Prefetture è instituito un elenco di
fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali
possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture ossia coloro che hanno
ottenuto l’appalto principale. La definizione delle modalità di costituzione ed
aggiornamento di questi elenchi è stata rimessa a due distinti decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri che sono stati adottati il 18 ottobre del 2011 e pubblicati in
Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio 2012.

50 Si tratta, rispettivamente dell’art. 16 del d.l. n. 39/2009, conv. dalla legge n. 76/2009, dell’art. 3 quinquies del d.l. n.
    135/2009, conv. dalla legge n. 166/2009 e dell’art. 17 quater del d.l. n. 195/2009, conv. dalla legge n. 26/2010.

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