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Si tratta di una scelta ispirata alla logica di garantire il massimo tasso di certezza
giuridica sia alle imprese esaminate, sia alle Amministrazioni richiedenti ex art. 83, commi
1 e 2, le quali si vedevano sgravate dell’obbligo di valutare l’incidenza delle situazioni
comunicate dal Prefetto. Non sono mancate critiche a questa opzione di autolimitazione
compiuta dal Legislatore delegato, soprattutto in sede di esame dello schemi di decreto
legislativo da parte delle Commissioni parlamentari di merito. Esse hanno sottolineato
alcune criticità derivanti da tale scelta, evidenziando come con la soppressione di questo
istituto venga meno la possibilità per il Prefetto di fornire alle amministrazioni richiedenti
la documentazione di una serie di fatti e notizie di particolare rilievo. Inoltre, le citate
Commissioni hanno posto in luce come le informazioni atipiche abbiano costituito un
valido deterrente sia sul versante delle imprese, sia su quello delle stazioni appaltanti,
grazie anche alla conclusione di protocolli di legalità in virtù dei quali le stazioni appaltanti
si sono impegnate a dare concreti seguiti ai provvedimenti della specie adottati dai
Prefetti.
Un’ulteriore svolta nello sviluppo di questo istituto è avvenuto ad opera del primo
decreto correttivo del Codice Antimafia, ossia il d.lgs. n. 218/2012. Esso infatti ha
segnato su questo punto una parziale inversione di rotta, dato che il novellato art. 120 ha
escluso dal novero delle norme abrogate l’art.1 septies del d.l. n. 629/1982 che continua,
quindi, a sopravvivere. Nell’assetto normativo attuale tuttavia, l’art.1-septies del d.l. n.
629/1982 è destinato a trovare applicazione in un ambito diverso da quello della
documentazione antimafia, infatti è venuto meno l’art. 10, comma 9, del d.P.R. n.
252/1998 che estendeva il potere di comunicazione prefettizio anche all’ambito antimafia.
Al Prefetto rimane dunque il potere di comunicare alle Amministrazioni interessate,
informazioni riguardanti il rilascio di alcune tipologie di provvedimenti amministrativi
ampliativi della di sfera giuridica dell’interessato: concessioni, autorizzazioni per lo
svolgimento di attività economiche e in materia di armi ed esplosivi, titoli abilitativi per
l’esercizio di attività di autotrasporto. Tra l’altro in questo modo è stato eliminato anche
un possibile eccesso di delega avvenuto tramite l’abrogazione del citato art. 1-septies del
d.l. n. 629/1982 da parte del Codice, mentre il decreto correttivo, novellando l’art. 120 ne
ha conservato la sua portata originaria pur rimanendo destinata ad un ambito esterno al
sistema delle cautele antimafia. Il suo ripristino non è stato, infatti, accompagnato dalla
contestuale introduzione nel libro II del Codice di una norma, del tenore dell’abrogato art.
10, comma 9, del d.P.R. n. 252/1998, che preveda espressamente la possibilità di
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