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applicarlo come atto conclusivo del procedimento finalizzato all’adozione delle
comunicazioni o informazioni antimafia.

      In conclusione, si può confermare, anche dopo il decreto “correttivo” del 2012, la
soppressione delle informazioni atipiche e la necessità che il procedimento finalizzato
all’emissione della documentazione antimafia si concluda con un provvedimento
interdittivo o liberatorio. Ciò non toglie tuttavia che il Prefetto quando emergano
situazioni suscettibili di essere valutate ai fini della concessione dei provvedimenti elencati
all’art. 1 septies del d.l. n. 629/1982, possa informarne le Amministrazioni interessate,
azionando il potere di collaborazione istituzionale previsto da quest’ultima disposizione.
L’atto di comunicazione delle notizie resta dunque autonomo rispetto al provvedimento
conclusivo del procedimento di rilascio della documentazione antimafia che diventa solo
l’occasione che consente l’emersione delle situazioni potenzialmente rilevanti per le
decisioni di altri soggetti pubblici. In questo senso, è anche ipotizzabile che le
Amministrazioni destinatarie della comunicazione prefettizia possano essere diverse
rispetto a quelle che hanno richiesto il rilascio della comunicazione. E ancora si può pure
convenire che il potere ex art. 1-septies possa essere azionato dall’Autorità prefettizia non
solo in occasione del rilascio dell’informazione, ma anche in caso di rilascio della
comunicazione antimafia.

      2.5 Gli effetti delle informazioni a contenuto interdittivo
      Analizzando la normativa antimafia antecedente al d.lgs. 159/2011, ed in particolare
la disciplina avente ad oggetto gli effetti dispiegati dall’informazione interdittiva, si può
notare che sia l’art. 4 del d.lgs. n. 490/1994 che l’art 10 del d.P.R. n. 252/1998,
prevedevano un’efficacia limitata al rapporto in questione. Le informazioni infatti,
dispiegavano i propri effetti solo nei confronti dell’amministrazione pubblica che ne
faceva richiesta al Prefetto competente. In questo modo l’eventuale rilascio di
un’informazione a carattere interdittivo, faceva stato esclusivamente nei riguardi
dell’amministrazione richiedente, che era tenuta ad astenersi dal concludere il contratto,
dall’autorizzare il subcontratto o dal rilasciare il provvedimento di tipo ampliativo
richiesto dall’interessato (concessione, licenza, autorizzazione, erogazione di
finanziamento pubblico, ecc.). Ne è derivato un elemento di debolezza del previgente
regime, stante il fatto che poteva ben accadere che un soggetto colpito da informazione
sfavorevole, ancorché estromesso rispetto a una determinata commessa pubblica, proseguisse

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