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tuttavia, in forza di pregressi vincoli contrattuali con altri enti o amministrazioni, ad
intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione e, dunque, ad essere percettore di
risorse pubbliche, pur in presenza di un conclamato sospetto di mafiosità.
La norma di delega per l’adozione del Codice Antimafia (legge n. 136/2010) è
intervenuta con l’intento di riparare tale debolezza normativa, a tal fine, ha stabilito in
primo luogo che le informazioni interdittive abbiano immediata efficacia su tutto il
territorio nazionale. La stessa norma ha aggiunto inoltre, che esse hanno effetto con
riferimento a tutti i rapporti, anche già in atto con la pubblica amministrazione. Viene,
pertanto, da un lato ad essere affermata la concreta rilevanza delle informazioni prefettizie
anche al di fuori dello stretto rapporto duale intercorrente con l’amministrazione
richiedente, dall’altro, si prescrive che le informazioni negative si ripercuotono sui
preesistenti rapporti giuridici, anche se riguardanti amministrazioni diverse da quella
originariamente richiedente. Il Codice ha recepito tale principio di delega nell’articolo 94,
laddove si prevede che qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
vengano accertati successivamente alla stipula del contratto o all’emanazione del
provvedimento ampliativo, i soggetti tenuti all’acquisizione dell’informazione “recedono”
dal contratto o “revocano” il provvedimento. Da notare l’uso del tempo indicativo, che fa
discendere senza ombra di dubbio, un obbligo in capo all’amministrazione di porre in
essere un’attività con esiti rescissori e caducatori a seguito di un’informazione negativa. Il
precedente regolamento invece, stabiliva meno rigorosamente che in questi stessi casi,
l’amministrazione richiedente avesse la “facoltà” di esercitare il recesso o la revoca,
potendo quindi, anche optare per la conservazione del rapporto giuridico in atto.
Va dato atto comunque, che anche in costanza del precedente regime, la
giurisprudenza amministrativa aveva avuto modo di affermare che in realtà il successivo
accertamento di elementi ostativi di tipo mafioso da parte del Prefetto, costituisse pur
sempre un limite per l’esercizio della suddetta facoltà, dovendosi ritenere, in linea di
principio, sempre prevalenti le ragioni di interesse pubblico rispetto alla eliminazione del
rapporto giuridico su cui incide l’informazione prefettizia47. La ragione di ciò sta nel fatto
che se l’amministrazione continuasse l’esecuzione contrattuale, sarebbe obbligata al
pagamento dell’opera pur sapendo che essa è stata realizzata da un’impresa in odore di
mafia.
47 Vds., in particolare, TAR Campania, Sez. I, nn. 919/2004, 3218/2004, 3219/2004, 2478/2005 secondo cui la
facoltà discrezionale riservata alla stazione appaltante non può estendersi fino alla valutazione degli elementi
ostativi, essendo questi di competenza esclusiva del Prefetto.
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