Page 53 - Quaderno 2017-4
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Prima dell’emanazione dei sopracitati decreti, il Comitato di Coordinamento per
l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) aveva previsto, in alcuni particolari e
delicati contesti geografici, l’avvio di una fase di sperimentazione degli elenchi di operatori
economici non soggetti a rischio di inquinamento mafioso. Le Linee guida del Comitato
del 12 agosto 2010 e quelle del 19 aprile 2011, recavano indicazioni alle Prefetture di
L’Aquila, Pescara e Teramo, per quanto riguarda i lavori della ricostruzione post sismica
in Abruzzo; e a quella di Milano, per ciò che attiene all’evento EXPO, di istituire in via
sperimentale e in attesa dell’adozione del d.P.C.M. destinato a disciplinare il
funzionamento delle white list, elenchi di operatori economici per determinate tipologie di
attività caratterizzate dalla particolare permeabilità mafiosa. Il CCASGO indicava, a
questo proposito, le forniture di materiale edilizio, di inerti, di calcestruzzo e bitume;
l’esercizio di attività di cava; i noli a caldo, ossia il noleggio di un macchinario o
attrezzatura assieme al personale per il suo utilizzo; i movimenti di terra verso terzi; lo
smaltimento di rifiuti e la gestione di discariche, in particolare queste ultime due se
direttamente interessate negli interventi di ricostruzione per lo smaltimento dei detriti e
del materiale di risulta. È inoltre importante notare come il CCASGO avesse selezionato
tali attività in ragione della loro forte caratterizzazione locale, valorizzando, per questo
aspetto, l’esperienza dei protocolli di legalità e sicurezza che avevano focalizzato
l’attenzione proprio sulle stesse tipologie di attività. Gli elenchi prefettizi in questione
avevano una valenza locale, era infatti previsto che ad essi potessero accedere solo le
imprese aventi sede legale nelle province della Prefetture competenti. L’iscrizione negli
elenchi era a carattere volontario e pertanto necessitava di un’istanza di parte. Inoltre i
vantaggi per le imprese non erano immediati, se non quelli di essere considerati partner
commerciali affidabili, effetto comunque non trascurabile nei rapporti commerciali fra
privati.
L’iscrizione dell’operatore economico negli elenchi prefettizi era subordinata
all’assenza del fumus di mafiosità. Per questa ragione, le Linee guida stabilivano che lo
strumento accertativo più idoneo fosse quello delle informazioni prefettizie, poiché il
rilascio di una “liberatoria antimafia”, in questi casi, può considerarsi come presunzione di
assenza della situazione di pericolo rappresentata dai tentativi di infiltrazione. L’iscrizione
aveva una durata di sei mesi rinnovata ad istanza dell’impresa interessata (da presentarsi
almeno trenta giorni prima della scadenza, pena la sospensione dell’iscrizione e, allo
spirare dei sei mesi, la cancellazione).
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