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Resta, tuttavia, il dubbio se la strada intrapresa con il d.l. n. 174/2012 sia pienamente
coerente con i principi del diritto comunitario. Non sfugge, infatti, come in tal modo le
white list possano trasformarsi in una riedizione degli albi dei costruttori, generando una
sorta di presunzione di “non onestà” degli operatori economici che non intendano aderire
a questi elenchi. Potrebbe ravvisarsi, una minore coerenza di questo strumento con i
principi del divieto di discriminazione che vietano l’adozione di misure discriminatorie nei
confronti delle imprese partecipanti alle gare d’appalto52, ma al contempo è indubbio che
tale previsione consente di tutelare maggiormente l’azione pubblica dall’infiltrazione
mafiosa.
Lo strumento delle white list era comunque destinato a trovare applicazione su scala
nazionale e a prescindere da eventi di carattere eccezionale. Già il d.l. n. 70/2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, aveva previsto l’istituzione degli
elenchi in oggetto con riguardo all’intero territorio nazionale. Il regime delineato dall’art.
4, comma 13, del d.l. n. 70/2011 è stato superato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190
(legge “anticorruzione”) che ha ridisciplinato le white list “nazionali” (art. 1, commi dal 52
al 57). Essa detta alcuni principi che prefigurano un significativo passo avanti del
sistema. Le “liste nazionali”, destinate attivate presso tutte le Prefetture continuano a
riguardare solo alcuni prestabiliti settori sensibili. Si tratta degli stessi settori previsti dai
due d.P.C.M. del 18 ottobre 2011, relativi alla ricostruzione dell’Abruzzo e all’EXPO 2015
di Milano, ad essi potranno aggiungersi ulteriori tipologie di fornitori e prestatori di beni e
servizi da individuarsi con un apposito decreto del Ministro dell’interno (di concerto con i
Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze),
da emanarsi annualmente entro il 31 dicembre. Superando i dubbi sollevati dall’art. 4,
comma 13, del d.l. n 70/2011, viene adesso previsto che l’iscrizione, che conserva
carattere volontario, è subordinata all’accertamento dei requisiti richiesti per il rilascio
dell’informazione antimafia liberatoria (art. 1, comma 52, della legge n. 190/201253).
52 Cfr. le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
53 Art. 1 comma 52 legge 190/2012: Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e
l’informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica,
di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione
mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L’iscrizione nell’elenco
è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l’articolo 92,
commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione
dell’impresa dall’elenco.
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