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capo al Prefetto, ancorché, ai fini dell’esercizio, questi si avvalesse, come è logico, della
sua longa manus, rappresentata dal Gruppo Interforze.
Inoltre, le istruzioni del 18 novembre 2003, emanate, con circolare a firma del Capo
della Polizia, dalla Direzione Investigativa Antimafia, contengono precise
raccomandazioni rivolte a chiarire a beneficio dell’attività degli stessi Gruppi Interforze, le
metodologie ispettive e di controllo, sulla scorta delle indicazioni recate dall’art. 1, comma
1, lett. e) del decreto 14 marzo 2003, il quale, ai fini del monitoraggio della fase
realizzativa delle grandi opere, focalizza l’attenzione alle rilevazioni effettuate presso i
cantieri, “in particolare sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati”. La circolare
della DIA, quanto alle modalità pratiche di effettuazione dell’accesso, in particolare
richiama l’attenzione sull’esigenza che le verifiche vengano disposte con la prudenza
necessaria a preservare la genuinità degli accertamenti, evitando inopportune discovery.
Il d.P.R. n. 150/2010, adottato in attuazione dell’art. 5 bis, introdotto dall’art. 2,
comma 2 della legge n. 94/2009, è intervenuto a disciplinare gli esiti dell’accesso ed è
importante osservare come le disposizioni in questione abbiano espressamente stabilito
che il Prefetto possa adottare, in conseguenza delle risultanze e sulla base della relazione
sottopostagli dal Gruppo Interforze, un’informazione interdittiva a carico di qualsiasi
soggetto d’impresa che sia intervenuto “a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione
dell’opera, anche con noli e forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”55.
Giungendo alla normativa attuale, nell’art. 93 del Codice risultano trasfuse pressoché
integralmente le disposizioni del d.P.R. n. 150/2010, ossia del regolamento che ha dato
attuazione all’art. 5 bis del d.lgs. n. 490/1994. Di conseguenza, il d.P.R. n. 150/2010,
indicato nel comma 2, lettera d) dell’art. 120 del Codice, viene ad essere espressamente
abrogato. In primo luogo le disposizioni codicistiche replicano quelle regolamentari
riguardanti le modalità procedurali inerenti l’esercizio dell’accesso, così stabilendo che il
Gruppo Interforze, al termine dell’attività ispettiva, redige entro trenta giorni la relazione
che ne contiene gli esiti, trasmettendola al Prefetto. Egli, salvo che non debba interessare
il suo omologo della Provincia in cui ha sede l’impresa o l’operatore a cui sono riferiti i
dati e le informazioni acquisiti nel corso dello svolgimento dell’accesso, emette, nel caso
in cui siano emersi elementi che attestino la sussistenza di tentativi di infiltrazione
mafiosa, un’informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell’interessato.
55 Così prevede l’art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 150/2010.
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