Page 67 - Quaderno 2017-4
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- resta immutata la soglia minima di 40mila euro a base di appalto stabilita nel
             Comunicato della soppressa AVCP del 22 ottobre 2013, superata la quale le
             varianti devono essere comunicate all’Osservatorio;

         - il termine temporale per la comunicazione dei dati della variante, indicato in
             sessanta giorni nei precedenti Comunicati della soppressa AVCP, è ridotto a
             trenta giorni in conformità al disposto dell’art. 37 legge n. 114/2014.

      Il soggetto cui compete la trasmissione delle varianti nei casi previsti dall’art. 37 della
legge 114/2014, è il Responsabile del procedimento, come previsto dall’art. 101 del d.lgs.
50/2016, che ne risponde in caso di omissione ai sensi dell’art. 213 dello stesso decreto.

      Anche il nuovo Codice degli appalti, d.lgs. 50/2016, si è occupato della trasmissione
delle varianti in corso d’opera all’ANAC. In particolare l’art. 106 al comma 8 tratta delle
“comunicazioni” da effettuarsi nel caso di modifiche ai contratti di lavori, servizi o
forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non
erano inclusi nell’appalto iniziale ove il cambiamento del contraente non sia possibile per
motivi economici o tecnici o perché comporterebbe per l’amministrazione una
“consistente duplicazione dei costi”. E ancora sono oggetto di comunicazione le
modifiche dovute ad errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o
in parte la realizzazione dell’opera. Infine il comma 14 ribadisce quanto già esposto sopra,
ossia i casi in cui le varianti devono essere “trasmesse” dal RUP all’ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all’atto di validazione ed una apposita relazione del RUP entro trenta
giorni dall’approvazione della stazione appaltante.

      Tale sistema di tutela dalla criminalità organizzata, seppur abbia degli ottimi intenti,
ha comunque suscitato nel tempo delle perplessità. Innanzi tutto perché la imprese che
vogliono recuperare quanto hanno dovuto sacrificare a causa del ribasso dell’appalto,
hanno anche altri espedienti non soggetti a controlli così stringenti come quelli appena
visti in tema di varianti, come ad esempio “le riserve” e “i riconoscimenti a collaudo”.
Non sfuggono inoltre le difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione e
successiva valutazione di una grande quantità di materiale, dal momento che progetti
esecutivi “seri” per opere di tale importo possono essere costituiti da un minimo di un
centinaio di elaborati, ma possono arrivare anche ad alcune migliaia di elaborati.

      In aggiunta, nulla è previsto per le conseguenze relative alle varianti che, al
momento dell’intervento dell’ANAC saranno già state realizzate o in fase irreversibile di
realizzazione.

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