Page 65 - Quaderno 2017-4
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b. nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la
         variante riguardi l’esecuzione di lavori e l’importo dei lavori stessi (a base di gara)
         sia superiore alla soglia comunitaria;

      c. per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi
         emergenziali sottoposti a deroga;

      d. per le varianti ripetute relative ad un medesimo appalto, qualora, ferme restanti le
         altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il dieci per cento
         dell’importo originario del contratto; in tal caso, il termine di trenta giorni decorre
         dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del
         dieci per cento del contratto originario.

      Per quanto riguarda l’obbligo di trasmissione delle varianti del Contraente Generale
inerenti i contratti che ai sensi dell’art. 194 comma 5 del d.lgs. 50/2016, sono a carico del
medesimo Contraente Generale, l’obbligo della trasmissione ricorre per le seguenti
fattispecie: “forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di
enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore”. L’obbligo della trasmissione
delle varianti in corso d’opera è subordinato al verificarsi delle medesime soglie d’importo
dell’appalto (pari o superiore alla soglia comunitaria) e della variante (eccedente il dieci per
cento del contratto originario), nonché della ricorrenza delle altre condizioni indicate per i
settori ordinari.

      Per disporre di un quadro completo dell’aumento di spesa, l’ANAC ha ritenuto
necessario includere con la trasmissione della variante anche gli atti relativi alle transazioni
e accordi bonari rispettivamente ex artt. 208 e 205 del codice appalti 2016, eventualmente
espletati prima della variante. La trasmissione di quest’ultimi non costituisce un nuovo
adempimento perché gli accordi bonari devono essere trasmessi all’Autorità in forza del
comunicato della soppressa Avcp del 4 giugno 2001 (pur mancando un termine per
l’adempimento). In breve, qualora l’accordo bonario sia stato già trasmesso, sarà
sufficiente fornire i riferimenti della trasmissione già effettuata; diversamente si
trasmetterà unitamente alla variante. L’Autorità inoltre, ha voluto acquisire le varianti che
ricorrono negli appalti integrati di cui all’art. 53, comma 2, lett. b) e c), del vecchio codice
del 2006, nella fase che precede la consegna dei lavori. Nondimeno, anche tali varianti
sono da ascrivere alla categoria delle “varianti in corso d’opera” ex art.37 della legge
114/2014, giacché il contratto (di progettazione ed esecuzione) risulta in corso di
esecuzione.

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