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considerazione il fatto che fenomeni di elusione/evasione delle normative di protezione
sociale possono, al tempo stesso, essere considerati come evidenze rivelatrici o
sintomatiche di ingerenze di tipo mafioso e, per l’effetto, stimolare i controlli verso
ulteriori approfondimenti.
L’istituto dell’accesso ha rappresentato, in questi primi anni di esperienza
applicativa, uno strumento di particolare utilità. Esso ha infatti consentito alle verifiche
antimafia di acquisire una proiezione operativa in virtù della quale è stato possibile
procedere all’estromissione dai lavori di imprese mafiose insinuatesi nel ciclo realizzativo
dell’opera pubblica. In realtà, l’accesso ispettivo ai cantieri opera come una seconda fase
dei controlli che, integrando in maniera dinamica la fase cartacea e documentale, è
potenzialmente in grado di riaprire e dare nuova linfa alle verifiche antimafia basandosi su
ciò che in concreto è venuto ad emergere ex post, e, in particolare, a seguito delle ispezioni.
Inoltre, per la sua incisività e pregnanza, l’accesso ai cantieri si connette ai poteri e alle
facoltà riservati un tempo all’Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa, figura soppressa con l’art. 1 della legge n. 356/1992 che, novellando la
legge n. 410/1991, istitutiva della Direzione Investigativa Antimafia, ne previde la
cessazione al 31 dicembre 1992. Tali poteri e facoltà, una volta cessato l’organismo, sono
stati devoluti dal legislatore al Ministro dell’interno, in quanto Autorità nazionale di pubblica
sicurezza, ed a partire dal 1° gennaio 1993, delegati in parte ai Prefetti. Alcuni sono stati
delegati in via permanente; per altri, ad esempio il potere di accesso presso gli enti locali in
caso di sospetta infiltrazione mafiosa, è previsto, invece, che il loro esercizio venga delegato
di volta in volta, dietro specifica richiesta adeguatamente motivata del Prefetto.
Il potere di accesso del Prefetto, nella sua originaria configurazione, consentiva di
richiedere ad imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o
partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, notizie di carattere
organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni altra indicazione
ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari delle imprese ovvero delle azioni o delle
quote sociali. In effetti, in sede di applicazione del decreto interministeriale del 14 marzo
2003, fin dal primo momento si è stabilito che il ricorso all’accesso ispettivo
presupponesse un decreto di incarico del Prefetto, su proposta del Gruppo Interforze,
avanzata dal suo coordinatore (un funzionario prefettizio con qualifica di Vice Prefetto o
di Vice Prefetto aggiunto); ciò ovviamente ha rafforzato la titolarità dello strumento in
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