Page 57 - Quaderno 2017-4
P. 57
Ciò tuttavia non preclude la possibilità al Prefetto, di completare i propri
accertamenti anche dopo la scadenza del ripetuto termine procedimentale e di adottare,
quindi, un provvedimento di cancellazione.
L’iscrizione non ha propriamente una durata. L’art. 4 di entrambi i d.d.P.C.M.
stabilisce, però, che le posizioni delle imprese iscritte sono soggette ad una revisione
annuale, che quindi deve essere effettuata obbligatoriamente dai Prefetti. A tal fine, le
Prefetture presso cui sono istituite le white list richiedono all’impresa la conferma
dell’interesse alla permanenza in tali liste e, quindici giorni prima della scadenza, la verifica
dell’assenza delle situazioni controindicanti di cui si è detto. In presenza di tali situazioni,
il Prefetto dispone la cancellazione dalle liste; la cancellazione è disposta anche quando
l’impresa abbia violato gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dagli
appalti pubblici (art. 6 dei due d.d.P.C.M.) o abbia omesso di comunicare le variazioni
degli assetti proprietari e gestionali nell’incarico di direttore tecnico. Infine, la conferma
dell’iscrizione può essere differita di trenta giorni qualora gli accertamenti si rivelino di
particolare complessità.
L’esperimento attuato per l’emergenza Abruzzo e per EXPO 2015 è stato replicato
anche per la prevenzione delle ingerenze mafiose nel processo di ricostruzione (sia quello
affidato da stazioni appaltanti pubbliche, sia quello affidato agli interventi dei privati,
finanziato con fondi pubblici) delle località dell’Italia Settentrionale colpite dal sisma del
maggio 2012. L’art. 5 bis del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ha infatti previsto l’attivazione di white list presso le Prefetture
dell’area sismica interessata che abbraccia territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e
del Veneto, estendendo ad esse la disciplina attuativa del citato d.P.C.M. 18 ottobre 2011
relativo all’emergenza Abruzzo. Rispetto al sistema attuato per l’Abruzzo e per l’EXPO
2015, l’art. 5 bis del d.l. n. 74/2012 reca un’importante novità, frutto di un’integrazione
apportata dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 74. Per effetto di tale aggiunta, l’iscrizione nei citati
elenchi assume un carattere obbligatorio per le imprese che intendono partecipare al
processo di ricostruzione. Viene, infatti, previsto che per l’affidamento e l’esecuzione, anche
a titolo di subcontratto, di lavori di ricostruzione (pubblico o privato) è necessario aver
almeno presentata la domanda di iscrizione alle white list. Più che comprensibili e, in buona
parte, condivisibili le esigenze pratiche che ispirano questa norma chiaramente dirette ad
evitare che imprese soggette al condizionamento mafioso possano affacciarsi al mercato
degli appalti per la ricostruzione in queste località.
- 55 -

