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In aggiunta, a rafforzare il carattere preventivo degli accertamenti, l’iscrizione
dell’operatore veniva subordinata anche all’assenza a suo carico o a carico dell’impresa, di
annotazione nominativa nei registri relativi ai procedimenti di prevenzione, ai sensi
dell’art. 34 della legge n. 55/1990, come modificato dall’art. 2, comma 8 della legge n.
94/2009. Si tratta degli appositi registri, anche informatici, in cui viene fatta annotazione
delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali
o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposte delle misure di
prevenzione.
Tornando alle white list previste dai d.P.C.M. del 18 ottobre 2011, esse riguardano
imprese, operanti in alcuni settori economici più esposti ai pericoli di condizionamento
criminale anch’esse in relazione alle opere di ricostruzione da eseguirsi nel cratere sismico
abruzzese e a quelle previste per EXPO 2015 di Milano. Le liste sono infatti aperte ai
prestatori o fornitori delle seguenti tipologie di beni e servizi: trasporto di materiale a
discarica conto terzi; trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi; estrazione, fornitura e
trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo
e di bitume; noli a freddo (senza personale operante) e a caldo di macchinari; fornitura di
ferro lavorato; autotrasporto conto terzi; guardiania dei cantieri. L’iscrizione nelle liste
avviene anche in questi caso su base volontaria ed è aperta, a differenza degli elenchi
prefettizi di cui alle Linee guida, a tutte le imprese, indipendentemente, dal luogo di sede
legale. Le white list sono istituite presso le stesse Prefetture e per le stesse motivazioni
delineate dalle Linee guida, ossia L’Aquila, Pescara, Teramo e Milano. Per quanto detto
prima, esse sono competenti a vagliare le posizioni di imprese aventi sede legale anche al
di fuori delle proprie giurisdizioni ordinarie. In questo caso gli accertamenti vengono
richiesti alle Prefetture territorialmente competenti per il luogo di sede legale dell’impresa
scrutinata. Esse dovranno condurre i necessari accertamenti e formulare, sulla base delle
analisi sviluppate dai propri Gruppi interforze, una valutazione circa il provvedimento da
adottare a favore delle Prefetture di Milano, dell’Aquila, di Pescara e Teramo. L’iscrizione
è conseguita a seguito della presentazione di un’istanza da parte dell’operatore economico
interessato e lo svolgimento degli accertamenti da parte della Prefettura finalizzati ad
accertare, oltre all’assenza della cause di decadenza, divieto e sospensione, di cui all’art. 67
del d.lgs. n. 159/2011, l’insussistenza delle “situazioni ostative” di cui all’art. 10, comma 7,
lettere a) b) e c) del d.P.R. n. 252/1998.
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