Page 59 - Quaderno 2017-4
P. 59

Altra significativa novità è l’introduzione di un principio di equipollenza tra
l’ingresso nelle liste e l’informazione antimafia liberatoria che viene, però, circoscritto
all’esercizio delle sole attività per cui è stata conseguita l’iscrizione. L’iscrizione è
sottoposta a revisione periodica da parte delle Prefetture. Su questo punto la legge non
chiarisce né il tempo della revisione né se essa debba avvenire ex officio ovvero ad istanza
di parte. Inoltre dopo le modifiche effettuate nella legge n. 190/2012 dal d.l. 90/2014
(conv. in legge n. 114/2014) per tali attività imprenditoriali, ossia quelle elencate dal
comma 53 dell’art. 1 del decreto anticorruzione, la comunicazione e informazione
antimafia liberatoria sono da acquisire indipendentemente dal valore del contratto da
parte delle amministrazioni, attraverso la consultazione, anche in via telematica, delle white
list. Un sistema questo, che sembrerebbe molto efficace, così come dimostrato nella fase
di ricostruzione di L’Aquila e Reggio Emilia, se non fosse che l’iscrizione alle liste rimane
a carattere volontario, essendo l’obbligo di consultazione delle stesse solo in capo
all’amministrazione. Non appare inoltre fondata la motivazione alle base di questa scelta
del legislatore, ossia quella di non voler limitare il mercato e la concorrenza con obblighi
preventivi di iscrizione agli elenchi. Il contrasto alla criminalità organizzata infatti, per sua
natura è indirizzato alla tutela della concorrenzialità pulita delle imprese sane54.

      A sostegno di questa tesi è intervenuta anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione
con atto di segnalazione n. 1 del 21 gennaio 2015 relativo alla disciplina delle verifiche
antimafia mediante white list. L’ANAC ha espresso il proprio indirizzo proprio riguardo il
dubbio, sorto negli operatori economici, circa l’obbligatorietà o meno dell’iscrizione degli
elenchi prefettizi. Secondo l’ANAC, in particolare, l’obbligo degli operatori economici,
operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, di iscriversi
nei citati elenchi, sarebbe implicitamente ricavabile dal comma 2, dell’art. 29, d.l. 90/2014,
che introducendo un regime transitorio alla disciplina delle verifiche tramite elenco,
lascerebbe presupporre l’obbligo anche per gli operatori, di iscriversi nelle white list,
partendo dal presupposto che la citata iscrizione risulta essere, di fatto, una condizione
per ricevere l’affidamento dei relativi contratti. Infatti, il citato comma 2 prevede che “per
un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,
per le attività indicate all’articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012 ,

54 V. CAPUZZA, La normativa sul calcestruzzo come materia trasversale fra disposizioni pubblicistiche e penali, CEFMECTP,
    2015, pag. 10.

                                                                 - 57 -
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64