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trasferendo le relative funzioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed in
particolare l’art. 37, ha introdotto l’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti in
corso d’opera. La finalità della norma è quella di evitare che i ribassi eccessivi o
irragionevoli con i quali l’impresa si aggiudica il contratto, siano annullati recuperando le
somme sacrificate virtualmente all’inizio mediante appunto le varianti. In ordine a tali
obblighi l’ANAC ha pubblicato vari comunicati per tentare di rendere più chiara la
normativa agli operatori del settore. In breve, essi sono riassumibili come segue56:
a. primo comunicato del 16 luglio 2014: pubblicato in vista dell’entrata in vigore del
25 giugno 2014 del d.l. 90/2014, prevedeva l’invio indifferenziato delle varianti
senza il filtro di alcuna soglia, entro trenta giorni dal provvedimento di
approvazione;
b. secondo comunicato del 17 settembre 2014: pubblicato prima della conversione
in legge del d.l. 90/2014, prevedeva l’invio selezionato delle varianti secondo
varie soglie e condizioni, sempre entro trenta giorni dal provvedimento di
approvazione;
c. terzo comunicato del 7 novembre 2014: pubblicato per estendere, ex art.176,
comma 5, lett. a, del codice, l’obbligo della trasmissione agli interventi del
contraente generale per le varianti introdotte da “forza maggiore”, “sorpresa
geologica”, “prescrizioni di legge sopravvenute”, “richieste di Enti terzi”,
“varianti comunque richieste dal Soggetto Aggiudicatore”.
Le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all’ANAC la documentazione di cui
all’art. 37, comma 1, legge n. 114/2014, qualora:
a. l’importo dell’appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di cui
all’art. 28 del d.lgs. 163/2006 (art. 35 D.lgs. 50/2016);
b. la variante sia superiore al dieci per cento dell’importo del contratto originario.
Le stazioni appaltanti, in applicazione dell’art. 213 del d.lgs. 50/2016, sono tenute
alla trasmissione all’ANAC della documentazione di cui all’art. 37, comma 1, legge n.
114/2014, anche nei seguenti casi:
a. nel caso in cui il superamento del dieci per cento sia determinato dal cumulo di
più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quelle
individuate dal primo comma dell’art. 37 legge n. 114/2014;
56 Si veda il comunicato ANAC del 17 marzo 2015.
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