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Di conseguenza andranno altresì prodotti l’attestato di validazione a cura del RUP
del livello di progettazione posto a base di gara e uno o più rapporti di verifica in
relazione alla procedura di selezione 57 . Analogamente saranno da trasmettere le
informazioni relative alle procedure di affidamento dei lavori complementari di cui all’art.
57, comma 5, dell’abrogato d.lgs. 163/2006. L’obbligo di trasmissione per tali varianti è
sottoposto alle medesime soglie di riferimento dei valori e alle altre condizioni che
operano per tutti i settori, se applicabili.
A livello di coordinamento con gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio in
forza di precedenti comunicati della soppressa AVCP, l’ANAC ha precisato che:
a. Per le varianti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, dell’art. 37, legge n.
114/2014 (di importo superiore al dieci per cento del valore del contratto
originario, relative ad appalti di importo a base di gara superiore alla soglia
comunitaria) i dati sintetici devono essere comunicati all’Osservatorio dei
Contratti Pubblici, in conformità ai Comunicati del Presidente della soppressa
AVCP del 4 aprile 2008, del 14 dicembre 2010 e del 22 ottobre 2013;
b. In relazione agli appalti di valore a base di gara superiore alla soglia comunitaria,
per le varianti non soggette all’applicazione dell’art. 37 comma 1 legge n.
114/2014, in quanto di importo inferiore al dieci per cento dell’importo
contrattuale, valgono gli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti
Pubblici in osservanza ai Comunicati della soppressa AVCP sopra citati;
c. Per le tipologie di varianti non contemplate dall’art. 37, comma 1, legge n.
114/2014 (varianti ex art. 132, comma 1, lett. a) e lett. e) nonché comma 3,
secondo periodo) i dati sintetici devono essere comunicati all’Osservatorio dei
Contratti Pubblici, in conformità ai Comunicati della soppressa AVCP sopra
citati;
d. Con riguardo agli adempimenti prescritti dal comma 2, art. 37, legge n. 114/2014,
al fine di armonizzare le presenti disposizioni con i Comunicati della soppressa
AVCP del 4 aprile 2008 e seguenti, occorre tenere presente che:
- l’obbligo di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti Pubblici dei dati sulle
varianti si intende assolto mediante la compilazione delle scheda variante del
sistema informativo, nei limiti e con le modalità indicati nei Comunicati della
soppressa AVCP del 4 aprile 2008 e ss.;
57 Cfr. art. 168 e art. 169, d.P.R. 207/2010.
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