Page 71 - Quaderno 2017-4
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Poiché il legislatore collega le sorti dell’utile d’impresa ottenuto nell’ambito di
procedure restrittive all’esito dei “giudizi in sede penale”, a fortiori si dovrà ritenere che,
per la sua applicazione, vi sia quanto meno una iscrizione che determini l’avvio di un
procedimento penale. Del resto, sarebbe quanto meno contraddittorio ritenere che il
Presidente dell’ANAC e il Prefetto possano applicare misure cautelari di tale rilievo per
fatti giudicati non meritevoli di iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all’art.
335 c.p.p. Inoltre, in forza di questa norma di chiusura, nulla vieta di ritenere che il
Presidente dell’ ANAC abbia il potere di chiedere l’applicazione delle misure previste al
comma 2 anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria proceda per un reato diverso da quelli
espressamente richiamati nella prima parte della norma, purché sintomatico di irregolarità
nello svolgimento dell’appalto.
Si afferma così un potere estremamente esteso in capo all’ANAC, che, fatte salve le
disposizioni che sono già previste dal Codice antimafia, potrà chiedere al Prefetto di
ordinare la sostituzione degli amministratori di imprese appaltatrici qualora ad esse siano
“attribuibili” reati societari, tributari, finanziari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
ecc. Non viene infatti sancito alcun limite esplicito alle fattispecie penali che possono
fondare la richiesta al Prefetto di disporre la rinnovazione degli organi. La sola limitazione
che incontra il Presidente dell’ANAC consiste nell’obbligo di agire “in presenza di fatti
gravi e accertati anche ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. a) del presente decreto”.
In presenza dei requisiti appena esposti, il Presidente dell’ANAC propone al
Prefetto competente, in alternativa, “di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l’impresa non si adegui nei termini
stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice,
limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento
penale”, ovvero “di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione
dell’impresa appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto o
della concessione”. In sede di conversione, il Parlamento ha chiarito quale sia il Prefetto
competente, riguardo al quale la prima stesura della norma non forniva alcuna indicazione
precisa. Correttamente, è stato chiarito che la competenza spetta al Prefetto nel cui
territorio di competenza sia stato aggiudicato l’appalto, il quale ha maggior possibilità sia
di verificare i presupposti di illiceità che giustificano l’adozione della misura, sia di
monitorare l’andamento dell’impresa commissariata, garantendo il corretto
raggiungimento del fine pubblico che ne legittima l’adozione.
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