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A questo si aggiunga che alcuni articoli risultavano di incompleta applicazione, pur
se vigenti, proprio a causa della mancata istituzione della prevista banca dati: è il caso
dell’articolo 92, comma 1, il quale prevedeva già che “il rilascio dell’informazione
antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione banca dati nazionale unica”.
In mancanza della banca dati unica, quindi, la pubblica amministrazione fino a
qualche tempo fa poteva:
a. attendere l’eventuale comunicazione del Prefetto relativa alla “sussistenza di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4”, entro trenta giorni;
b. nei casi di urgenza, procedere immediatamente in assenza dell’informazione
antimafia, salva comunque l’applicazione della seconda parte dell’art. 92 comma
3, ai sensi del quale “i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre
erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva”.
Con l’attivazione della banca dati nazionale unica antimafia, le diverse banche dati
già esistenti diventano effettivamente interoperabili per i soggetti accreditati, che potranno
procedere alla consultazione in tempo reale delle informazioni ivi contenute. E nel caso la
Prefettura non sia collegata al sistema centrale, si può procedere alla richiesta delle
informazioni nella maniera tradizionale, inviando a mezzo pec, richiesta e
documentazione, consistente generalmente in visura camerale, autocertificazione della
stessa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei soggetti da controllare e loro familiari
conviventi maggiorenni, documenti di identità dei sottoscrittori.
Inoltre secondo l’art. 17 del d.P.C.M. 193/2014 i soggetti che possono consultare la
Banca dati nazionale per ottenere il rilascio della documentazione antimafia nei casi
previsti dagli articoli 83, commi 1 e 2, e 91, commi 1 e 7, del Codice antimafia, sono:
a. i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, anche costituiti
in stazioni uniche appaltanti, individuati dai capi degli uffici competenti alla
stipula, all’approvazione, all’autorizzazione di contratti e subcontratti, ovvero alla
concessione o al rilascio delle erogazioni e dei provvedimenti di cui all’articolo 67
del Codice antimafia;
b. i dipendenti degli enti e delle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e
delle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico,
individuati dal legale rappresentante delle imprese o società;
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