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Tale categoria, esclusa dall’ambito di applicazione del subappalto avrebbe dovuto
intendersi riferita esclusivamente alle prestazioni d’opera intellettuali, quali consulenze
professionali e intellettuali, assoggettate al generale divieto di subappalto nell’ambito degli
incarichi di progettazione.
1.1 Il subappalto “a cascata”
Il subappalto di opere ricevute in subappalto (il cosiddetto “subappalto a cascata”)
era vietato, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali;
in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, poteva
avvalersi di imprese di propria fiducia. In tale ambito è opportuno ricordare che la facoltà
del subappaltatore di rivolgersi ad imprese di propria fiducia non poteva comunque
portare alla violazione del divieto di somministrazione irregolare o fraudolenta di
manodopera stabilito dal d.lgs. n. 276/2003 (legge Biagi), agli articoli 27 e 28. In deroga al
“divieto”, il subappaltatore poteva a sua volta subappaltare solo la posa in opera di
impianti, strutture e opere speciali61 concernenti, gli impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di sollevamento e trasporto; gli impianti pneumatici e antintrusione; le strutture ed
elementi prefabbricati prodotti anche industrialmente. Tali subappalti a cascata erano
soggetti alle medesime disposizioni autorizzative previste per i subappalti diretti.
1.2 La fornitura con posa in opera
I contratti similari al subappalto, definiti subaffidamenti o subcontratti, relativi a
prestazioni che non sono lavori, riguardano la fornitura con posa in opera e il nolo a
caldo. Secondo la dottrina civilistica, la fornitura ed il nolo, sono “contratti misti”, in
quanto in essi concorrono elementi di più negozi tipici che si fondono in un’unica causa, e
sono funzionalmente rivolti alla realizzazione di un risultato finale. Il d.lgs. 163/2006, agli
artt. 14 e 15, prevedeva che i contratti misti sono contratti pubblici ed hanno per oggetto:
lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. La
normativa pubblicistica prevedeva, inoltre, che l’operatore economico che avesse voluto
concorrere alla procedura di affidamento di un contratto misto, doveva possedere i
requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi,
forniture prevista dal contratto. La fornitura con posa in opera non era codificata, ma si
poteva configurare da una parte come cessione della proprietà di alcuni beni (art.1470
61 Artt. 72, 4° comma, 74 e 141, comma 2, D.P.R. 554/1999.
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