Page 79 - Quaderno 2017-4
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Oltre a detti requisiti, sussisteva un contratto di subappalto, anche nel caso in cui la
manodopera avesse inciso per un importo superiore al cinquanta per cento del contratto
da affidare. La legge, pertanto, indicava due criteri da valutare per considerare comunque
in essere un contratto di subappalto (che doveva in ogni caso essere autorizzato dalla
Stazione appaltante): uno, per così dire, esterno al contratto stesso, e cioè con riferimento
al contratto di appalto principale (percentuale dell’importo: superiore al due per cento;
valore dell’importo: superiore a centomila euro) ed uno, per così dire, interno con
riferimento cioè ai valori delle prestazioni (manodopera per un importo superiore al
cinquanta per cento) che compongono il valore del contratto di subappalto. Il comma 2
del citato art. 118 del vecchio codice prevedeva che nel bando di gara la stazione
appaltante dovesse indicare la “categoria prevalente” con il relativo importo in quanto i
lavori inerenti tale categoria erano subappaltabili solo fino al trenta per cento del loro
valore. Va comunque osservato che mentre sussisteva il limite del trenta per cento per le
sole opere ricadenti nell’ambito della “categoria prevalente”, non sussistevano limiti per
tutte le altre opere che ricadevano in categorie diverse dalla prevalente.

      Il comma 12 dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006, precisava inoltre che, non si
configurano come subappalti l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la
subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Nel primo caso era la tipologia
dell’esecutore che escludeva il subappalto, mentre nel secondo era la tipologia del bene
fornito. Tale norma nell’escludere dalla definizione di subappalto “l’affidamento di attività
specifiche a lavoratori autonomi”, poneva una questione interpretativa per la cui
risoluzione occorreva fare riferimento alla distinzione tra attività di impresa e attività di
lavoro autonomo. L’attività di impresa, corrispondente alla nozione di imprenditore di cui
all’art. 2082 c.c., era soggetta al subappalto se ricorrevano le condizioni di cui al citato art.
118, comma 1160. Invece, l’attività di lavoro autonomo, si configura quando un soggetto si
obbliga a rendere in prima persona prestazioni d’opera o servizi “senza vincolo di
subordinazione” (art. 2222 c.c.).

60 Art. 118 comma 11: Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
    attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
    caldo, se singolarmente di importo superiore al due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
    superiore a 100mila euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
    cinquanta per cento dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le
    prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il
    regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di
    imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto
    obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione
    dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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