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CAPITOLO 2
IL SUBAPPALTO
Il sub-affidamento dell’opera appaltata costituisce da sempre uno strumento di
possibile elusione dei divieti previsti dalla legislazione antimafia. Da questa presa di
coscienza è derivato un irrigidimento sempre più netto del sistema normativo circa la
praticabilità dell’istituto. Nel settore delle opere pubbliche infatti, tutta la normativa si è
impegnata ad impedire che, con il metodo del subappalto, alle imprese appaltatrici
“pulite” succedano imprese non identificabili, né controllabili. Il legislatore ha fissato dei
limiti alle prestazioni subappaltabili ed ha preteso che i subappalti fossero autorizzati, e
ciò soprattutto per fornire garanzie a tutela della legalità, emergendo, peraltro, che i
subappalti e l’eccessiva frammentazione delle opere, spesso sono stati causa dell’aumento
degli infortuni sul lavoro. La legge 13 settembre 1982, n. 646 , la cosiddetta Rognoni-La
Torre, che ha istituito la commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, rappresenta
il punto di svolta nella evoluzione normativa, imperniata soprattutto su misure
sanzionatorie volte a colpire non le persone, ma i loro patrimoni. E già sin
dall’approvazione della Rognoni-La Torre, il Ministero del Lavoro ha impartito direttive
agli uffici periferici, in particolare agli ispettori del lavoro, al fine di segnalare all’autorità
giudiziaria i casi in cui l’appaltatore di opere pubbliche ha subappaltato lavori inerenti le
opere appaltate, senza la preventiva autorizzazione della competente autorità
amministrativa.
La normativa non fornisce una definizione diretta del contratto di subappalto, è
possibile trovare un riferimento esclusivamente all’art. 1656 del codice civile, in cui si
afferma che il subappalto necessita dell’autorizzazione del committente. Esso può essere
definito come quel negozio giuridico con il quale l’appaltatore affida ad un terzo l’onere di
eseguire in tutto o in parte l’opera da lui assunta con il contratto di appalto. Si tratta di una
species del genus subcontratto, fattispecie nella quale da un contratto già perfezionato ne
deriva un altro, disciplinato separatamente e caratterizzato dal medesimo contenuto
economico e dallo stesso substrato causale. A seguito della sua stipulazione vengono a
coesistere due contratti di appalto dei quali il secondo è accessorio al primo, nel senso che
il contratto di subappalto presuppone quello di appalto come ineliminabile presupposto e
condizione di esistenza.
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