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proporzioni di valore economico acquisite di volta in volta dalle singole controprestazioni.
L’esecuzione dell’appalto non può vedersi come una moltitudine di attività tra loro
autonome alle quali attribuire un valore economico, al contrario occorre dar rilevanza
all’insieme delle attività poste in essere dalle parti. Un caso particolare è dato dalle attività
concernenti la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, che l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, con deliberazione n. 35 del 3 settembre 2008, ha ritenuto
assimilabile al subappalto, in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt’altro che
accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione
alle quali si pone l’esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la
disciplina antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione. E deve considerarsi
sempre soggetto al subappalto, anche nel caso in cui l’incidenza della manodopera sia
inferiore al cinquanta per cento, non avendo il bitume di per sé preconfezionato, una
specifica destinazione d’uso indipendente dalla posa in opera, esso necessita infatti di
essere steso e lavorato.

      1.3 Il nolo a freddo
      Con il termine nolo si identifica un contratto di noleggio tra due soggetti, pubblici o
privati, avente ad oggetto l’utilizzo di un bene. Il noleggio si può configurare come un
“contratto di locazione”, in quanto con esso una parte si obbliga a far godere all’altra una
cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571
c.c.). Il nolo a freddo consiste nel fornire un bene senza alcun operatore addetto all’uso,
ed è il tipico caso che si verifica nei cantieri. La ditta A conclude un contratto di nolo a
freddo con la ditta B, in forza del quale A fornisce a B un escavatore: sarà compito di B
trovare qualcuno in grado di far funzionare l’escavatore. Invece, il nolo a caldo, prevede la
fornitura di un bene e del personale addetto al suo impiego e nel caso di specie avrà ad
oggetto sia l’escavatore che l’escavatorista. È quindi, considerato “nolo a freddo”, il
noleggio di macchinario o impianto senza operaio addetto, per il quale la normativa non
prevedeva alcun adempimento in termini di certificazione antimafia. Esempio di “elusione
della norma” è il caso in cui un operaio specializzato (ad es. escavatorista), con l’avvio del
contratto di noleggio viene licenziato dalla ditta A, per essere contestualmente assunto
dall’impresa aggiudicataria dei lavori (ditta B), realizzando in tal modo, nei fatti, un nolo a
caldo, aggirando la normativa che prevede l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione per il
nolo a caldo contrariamente a quanto previsto per il nolo a freddo.

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