Page 86 - Quaderno 2017-4
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L’appaltatore, che intende avvalersi del subappalto, deve richiedere alla stazione
appaltante il rilascio dell’autorizzazione, il cui procedimento amministrativo è sottoposto
ai principi della legge n. 241/1990, per cui la stazione appaltante deve accertare l’esistenza
dei requisiti del subappaltatore e le condizioni richieste dalla legge per il subappalto. Se
l’esito dell’accertamento è positivo la stazione appaltante ha l’obbligo di rilasciare
l’autorizzazione entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; in difetto, l’autorizzazione
si intenderà concessa, essendo espressamente previsto il silenzio-assenso. In questo
ambito un ruolo centrale riveste quindi l’acquisizione della certificazione antimafia,
attestante la pendenza di procedimenti per l’applicazione della misura di prevenzione,
nonché la sussistenza di provvedimenti di applicazione di una misura di prevenzione o di
condanna ovvero di provvedimenti irrogativi di divieti, sospensioni e decadenze di cui
all’art. 10 della legge n. 575/1965. È soggetto all’autorizzazione ogni contratto derivato e
similari e le sanzioni comminate63 si applicano, sia nel caso di indebita autorizzazione al
subappalto, sia in quello di indebita autorizzazione alle altre figure contrattuali assimilabili.

2. Le sanzioni

      La violazione del divieto di affidare in subappalto l’esecuzione di opere senza
l’autorizzazione dell’autorità competente comporta conseguenze penali e civili. La
sanzione penale dell’art. 21 della L. 646/8264 (la Rognoni-La Torre) ha introdotto “un
reato speciale” in cui l’elemento essenziale è costituito dalla mancanza dell’autorizzazione,
una figura di reato definibile come “subappalto o cottimo non autorizzato di opera

63 Art.10 quinquies, legge n. 575/1965.
64 Art. 21: Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in

    subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è
    punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera
    concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in
    appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena dell’arresto da sei mesi
    ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data
    all’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
    L’autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica
    del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest’ultimo, dei requisiti soggettivi per l’iscrizione all’albo
    nazionale dei costruttori. L’autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall’articolo 10 quinquies
    della L. 31 maggio 1965, n. 575.
    Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in
    vigore della presente legge, l’autorizzazione deve intervenire entro novanta giorni dalla data anzidetta. L’ulteriore
    prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo
    comma, ferma restando la facoltà dell’amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

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