Page 83 - Quaderno 2017-4
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1.4 Il nolo a caldo
      L’art. 384 del codice della navigazione è l’unica definizione legislativa del “nolo a
caldo” , cioè quel “contratto per il quale l’armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si
obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti, ovvero entro il
periodo di tempo convenuto i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal
contratto o dagli usi”. Il nolo a caldo è un contratto di locazione a cui si aggiunge una
prestazione d’opera, in altre parole un contratto misto. L’impresa che noleggia le
macchine, mette a disposizione anche il personale in grado di usarle e farle funzionare
correttamente. Qualora, il macchinario con il personale agisce sotto le direttive del
direttore di cantiere dell’appaltatore, siamo in presenza di un nolo a caldo; viceversa, se
abbiamo il noleggio, il personale ed anche l’obbligo di ottenere un certo risultato, siamo in
presenza di subappalto. Il contratto di nolo a caldo è figura nettamente diversa dal
contratto di subappalto, e nella normativa sui lavori pubblici esso veniva tuttavia
assoggettato alla medesima disciplina autorizzatoria del subappalto quando ricorrevano
due presupposti:
      a. il contratto doveva essere di importo superiore al due per cento dell’importo

         dell’appalto o a centomila euro;
      b. l’incidenza del costo della manodopera e del personale doveva essere superiore al

         cinquanta per cento dell’importo del contratto da affidare. Laddove queste
         condizioni non sussistevano, trovavano applicazione le comuni disposizioni sul
         subappalto, che imponevano all’appaltatore l’obbligo di comunicare alla stazione
         appaltante il nome del subcontraente, l’oggetto del lavoro servizio o fornitura,
         nonché l’importo contrattuale.
      Mentre il vecchio codice degli appalti definiva questi requisiti in positivo ai fini
dell’assimilazione del nolo a caldo al subappalto, il nuovo d.lgs. 50/2016 ha invertito la
prospettiva, e definisce quindi in negativo tali elementi ai fini della non equiparazione
delle due figure contrattuali, “non costituiscono comunque subappalto forniture con posa
in opera e noli a caldo di importo non superiore due per cento dell’appalto o centomila
euro, con incidenza del costo della manodopera non superiore al cinquanta per cento del
subappalto 62 ”. Tuttavia la nuova formulazione potrebbe portare a dei dubbi circa
l’assenza di uno dei due requisiti e comportare facilmente l’equiparazione del nolo al caldo
al subappalto anche quando ciò non dovrebbe avvenire.

62 Art. 105 comma 2 d.lgs. 50/2016.

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