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Si discute in dottrina in ordine alla circostanza se le sanzioni previste dall’art. 21
siano applicabili alle sole ipotesi di subappalto e del cottimo o se, invece, questa fattispecie
criminosa si estenda anche ad altre forme negoziali, quali contratti di fornitura con posa in
opera e di nolo a caldo.
Si è osservato come si sia operata una equiparazione sostanziale tra i contratti di
subappalto e di cottimo con “i noli a caldo ed i contratti di fornitura con posa in opera del
materiale fornito, quando il valore di quest’ultimo sia inferiore rispetto a quello
dell’impiego della manodopera”. Inoltre, la dottrina e la giurisprudenza hanno osservato
come il reato in esame sia di tipo “formale”, ovvero, che per la sua integrazione è
sufficiente accertare, la mera circostanza, che la concessione in subappalto o cottimo sia
avvenuta in mancanza della prescritta autorizzazione. Sono quindi previste due sanzioni di
cui, una per l’appaltatore che consiste nell’arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell’ammenda
non inferiore a un terzo del valore dell’opera affidata in subappalto o a cottimo e non
superiore a un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto; ed un’altra per
il subappaltatore o il cottimista consistente nella pena dell’arresto da sei mesi a un anno e
con l’ammenda pari a un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o cottimo (art.
21 legge n. 646/1982). Il medesimo art. 21 in questione conferisce, inoltre, la facoltà alla
stazione appaltante di richiedere la risoluzione del contratto principale, che si traduce in una
sanzione civile. Occorre precisare che il contratto di subappalto non autorizzato è nullo ex
art. 1418 c.c., per violazione della norma imperativa, costituita appunto dal citato art. 21.
Dalla nullità del contratto discende poi la possibilità, per l’amministrazione
committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. L’abolita Autorità per la
Vigilanza dei contratti pubblici con determina n. 20 del 5 aprile 2000, aveva riconosciuto
che, in caso di subappalto senza autorizzazione, l’amministrazione ha l’obbligo di
denunciare il fatto al magistrato penale, e può decidere di avvalersi della facoltà della
risoluzione del contratto, agendo in giudizio per ottenere una sentenza in tal senso.
3. La legge antimafia
Pochi anni fa è stata emanata la legge 13 Agosto 2010, n. 136 (modificata dal d.l. 12
novembre 2010, n. 187), recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” con l’obiettivo di prevenire infiltrazioni
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