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All’interno della legge n. 136/2010, non sono previste sanzioni direttamente
collegate ed espressamente indicate per la mancata istituzione del tesserino, per cui
probabilmente va applicata la sanzione prevista dall’art. 55 del d.lgs. 81/2008. La modifica
disposta dall’art. 5 sembrerebbe quindi essere riferita agli addetti occupati nelle attività in
regime di appalto e subappalto, in genere, con esclusione dei cantieri edili, nonostante il
titolo dato all’articolo 5, in quanto la norma specifica riferita ai cantieri edili non è stata
modificata. La finalità della norma e il riferimento alla generalità degli appalti di cui alla
lettera u) dell’art. 18 del T.U. sicurezza fanno comunque propendere per l’obbligo di
applicabilità della stessa anche ai cantieri edili.

      La legge antimafia inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà
degli automezzi adibiti al trasporto di materiali per l’attività dei cantieri (art. 4, legge n.
136/2010), impone di indicare nella bolla di consegna del materiale anche il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi utilizzati. In mancanza, la norma
non prevede specifiche sanzioni e, probabilmente, si applicheranno quelle già previste per
l’incompletezza dei documenti di trasporto. La norma fa riferimento ai cantieri edili e non
solo ai lavori pubblici, per cui dovrà essere applicata anche nei cantieri privati. Tale
obbligo, prescinde dalla natura dell’attività d’impresa esercitata dal proprietario
dell’automezzo, che potrebbe non essere un’impresa edile, bensì, un’impresa di trasporto
o di altro genere.

4. L’articolo 105 del d.lgs. 50/2016

      Ponendo ora l’attenzione sulla formulazione normativa che il legislatore ha dedicato
al subappalto nel nuovo codice dei contratti del 2016, si può notare come tale norma sia il
frutto di una sostanziale rivisitazione dell’istituto che continua ad avere valenze penali e di
lotta alla criminalità organizzata. Peraltro, si è passati da una sostanziale liberazione del
subappalto, così come previsto nella prima bozza, ad un testo nel quale l’istituto ha
pesantissime restrizioni. La prima versione dell’articolo 105 infatti non conteneva alcun
limite quantitativo al subappalto, fatta eccezione per le categorie superspecialistiche in cui
rimaneva il tetto del trenta per cento.

      Il primo comma dell’articolo 105 prevede che i soggetti affidatari dei contratti di cui
al codice, di norma eseguono in proprio le opere o lavori.

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