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Occorre poi chiarire quale sia il corretto significato da attribuire agli “organi sociali”,
anche alla luce della riforma del diritto societario del 2003. Poiché la ratio della norma è
quella di garantire una corretta gestione dell’impresa aggiudicataria di appalti pubblici, la
norma deve essere intesa in senso restrittivo, con riferimento esclusivo a coloro che
amministrano la società. Come noto, gli artt. 2380 ss. del codice civile, come modificati
dalla riforma del diritto societario del 2003, prevedono tre distinti sistemi di
amministrazione e controllo: il sistema tradizionale, in cui due organi, entrambi di nomina
assembleare, l’organo amministrativo e il collegio sindacale, si dividono rispettivamente
poteri di gestione e di controllo; il sistema dualistico, di ispirazione tedesca, in cui
l’assemblea dei soci nomina un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza: il
primo organo è investito della gestione esclusiva dell’impresa e ad esso si applicano
sostanzialmente tutte le norme applicabili al consiglio di amministrazione nel sistema
tradizionale, mentre il secondo, oltre ad assumere le funzioni di vigilanza tipiche del
collegio sindacale, fa proprie anche funzioni generalmente di competenza dell’assemblea
dei soci, come l’approvazione del bilancio; il terzo sistema di amministrazione e controllo
previsto dal codice civile è il sistema monistico, di ispirazione anglosassone, nel quale
amministrazione e controllo sono svolti rispettivamente dal consiglio di amministrazione,
di nomina assembleare, e dal comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo
interno da amministratori dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità.
Alla luce di queste considerazioni, deve ritenersi che la disposizione operi nei confronti
degli amministratori nel caso di adozione del sistema tradizionale, nei confronti dei
membri del consiglio di gestione nell’ambito del sistema dualistico, mentre nel caso di
sistema monistico potranno essere colpiti tanto i membri del consiglio di
amministrazione, quanto i membri del comitato per il controllo sulla gestione, essendo
entrambi gli organi composti da soggetti dotati di poteri gestori.

      Una volta verificati i presupposti richiamati dal comma 1 e “valutata la particolare
gravità dei fatti oggetto dell’indagine”, il Prefetto “intima all’impresa di provvedere al
rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto”. Qualora ciò non avvenga
entro trenta giorni, ovvero “nei casi più gravi”, il Prefetto “provvede nei dieci giorni
successivi alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a
tre”. Nulla quaestio nel caso in cui la società provveda autonomamente alla revoca degli
amministratori colpiti dal provvedimento, sostituendoli con altri nei termini di legge. Più
complesso il caso in cui la società resista all’intimazione del Prefetto, ovvero ci si trovi di

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